Eccezionale (!) presa di posizione della Commissione servizi e prodotti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ha approvato un provvedimento che (riporto testualmente una nota ufficiale) “detta misure urgenti per l’osservanza delle disposizioni in materia di livello sonoro delle trasmissioni pubblicitarie”. Che, in italiano corrente, dovrebbe significare che sarà presto introdotta una regolamentazione sul volume audio degli spot pubblicitari. Bene. Però la nota dell’Authority prosegue con dichiarazioni che non ho ben compreso:
“I parametri individuati dall’AGCOM tengono conto dell’analisi tecnica condotta dall’Istituto Superiore del Ministero delle comunicazioni che ha individuato un’apposita metodologia per calcolare lo scostamento del livello del volume tra pubblicità e normale programmazione (e questo va bene). La differenza di potenza sonora fra spot e programmazione non potrà in ogni caso superare il limite di tolleranza del 15%”.
Domanda banale: perché non azzerare la differenza?
“Per le verifiche l’Autorità si avvarrà della collaborazione dell’Istituto Superiore delle Comunicazioni. Le emittenti avranno 30 giorni per adeguarsi. Successivamente in caso di accertate violazioni, l’AGCOM applicherà le sanzioni previste dall’art.’51 del Testo Unico della radiotelevisione in materia di pubblicità.
E’ prevista, inoltre, l’apertura di un tavolo tecnico con le parti interessate per stabilire, entro sei mesi, una serie di ulteriori parametri tecnici”.
Faccio una considerazione solo apparentemente fuori tema (ma in realtà centrata e mi spiegherò subito): la qualità delle trasmissioni televisive, negli ultimi tempi, è scaduta terribilmente. Non dico nulla di nuovo, ma nessuno può affermare che la causa sia la contrazione dei budget delle emittenti: il carico pubblicitario è sempre in crescita e quindi, correggetemi se sbaglio, più spot significa più fatturato.
Più pubblicità, meno qualità? E’ un’ipotesi, parliamone.
Intanto, a prescindere dalla constatazione che questo presupposto sia buono o cattivo, gli ulteriori parametri tecnici che proporrei io (e qui Aghost potrebbe trovarsi d’accordo con me, visto il commento che aveva lasciato a questo post) sono:
- riduzione del numero degli spot per ogni blocco pubblicitario inserito durante i film e qualunque altra trasmissione televisiva;
- riduzione del numero dei blocchi pubblicitari inseriti durante i film e qualunque altra trasmissione televisiva (durante i film, ne basterebbe uno tra il primo e il secondo tempo);
- realizzazione di appositi programmi-contenitori aventi ad unico oggetto la trasmissione di spot televisivi (io non seguo i programmi del digitale terrestre, ma credo che Mediashopping possa dare un esempio di quello di cui parlo, attendo riscontri).
In questo modo il numero degli spot televisivi (e il tempo ad essi dedicato da ogni emittente) non dovrebbe essere ridotto in assoluto, ma si consentirebbe ad autori e produttori delle trasmissioni televisivedi focalizzare la propria attenzione sulla qualità dei programmi anziché sulle esigenze degli inserzionisti.
hronir
12 ottobre 2006 at 16:31
> Perchè non azzerare la differenza?
Cosa vuol dire zero? *esattamente* zero?
Calcolare il “livello audio” di qualcosa (una canzone, un spot televisivio, un pezzo di trasmissione televisiva) significa fare una qualche media (un integrale temporale) del segnale sonoro, e il risultato sarà per forza dipendente dal contenuto specifico di quel frammento audio. Due canzoni di uno stesso CD, anche molto simili fra loro, non potranno comunque mai avere esattamente lo stesso livello sonoro. Avranno però un livello sonoro *simile*.
E tutto qui il punto: avere due livelli sonori uguali è impossibile, mentre è possibile avere due livelli sonori uguali *entro un certo limite*.
E questo è il senso del 15%. Che forse, posso concordare, è un po’ alto. Ma non si può pretendere una differenza dello 0,00% 🙂
Ciao!
db
12 ottobre 2006 at 16:40
Ok, HRONIR, il tuo chiarimento mi convince 🙂
Meno tecnicamente intendevo dire (e credo stiamo dicendo la stessa cosa) che il 15% è un margine non trascurabile, e concordo nel credere che l’obiettivo sia di avere due livelli sonori ragionevolmente simili.
aghost
12 ottobre 2006 at 20:31
alcune osservazioni al volo:
1) quali sarebbero le sanzioni previste dall’art. 51 del testo unico? Ditemelo voi, io non ho voglia di guardare 🙂 Non saranno mica le sanzioni ridicole della pubblicità ingannevole? Perchè allora è la solita presa in giro
2) se non sbaglio la UE ha richiamato più volte l’italia riguardo l’affollamento pubblicitario, che pare sia uno dei più alti del mondo. Nonostante la violazione perpetua delle indicazioni Ue, non si è mai mossa foglia. Perché?
3) sui “contenitori pubblicitari” non credo ci sarà molto consenso perché sarebbe un ottimo sistema per saltare tutta la pubblicità a piè pari, che invece sulla tv italiana viene inflitta in modo a dir poco criminale, con “spot a gamba tesa” anche troncando in modo indecente l’azione di un film.
4) forse l’unico contenitore che potrebbe rivivere è il mitico “Carosello”, ma in quel caso lo spot, una vera e propria storiella, durava da 1 a 3 minuti! Oggi nessuno fa spot da 3 minuti, ma forse le aziende potrebbero trovare interessante cimentarsi negli spot lunghi.
db
12 ottobre 2006 at 22:15
Alle prime osservazioni/domande non so dare una risposta (che tu già non abbia ipotizzato, ossia temo di sì per la numero 1 e è vero, ma qualcuno avrà avuto interesse a non cambiare le cose alla numero 2) 😉
Le mie riflessioni non derivavano da idee precise, ma un Carosello in chiave moderna non lo vedrei male. Voglio dire che la pubblicità televisiva oggi è molto variegata (Aghost, col tuo background, credo lo sappia molto meglio di me), ci sono spot di tutti i tipi, da quelli infimi a quelli molto belli che hanno addirittura ottenuto dei premi. Sempre di pubblicità si tratta, ma se i copy e altri creativi – dello stesso calibro di coloro che hanno realizzato gli spot premiati – riuscissero a diventare autori di una trasmissione pubblicitaria di nuova generazione, ci sarebbero molti più telespettatori disposti a non cambiare canale e (per dirla con Gerry Scotti) buttare il telecomando durante la pubblicità.
Non mi sembra niente di rivoluzionario, ne’ di irrealizzabile. Mi sembra solo un modo di andare incontro alle esigenze degli utenti (spettatori) senza per questo contrastare quelle degli inserzionisti.
E forse certi spot focalizzati su tematiche sociali acquisterebbero maggiore visibilità.
aghost
14 ottobre 2006 at 07:56
ho voluto farmi del male, e sono andato a vedere l’art. 51 del “Testo unico della radiotelevisione” : francamente non ho capito qual è la sanzione per chi trasmette pubblicità con l’audio troppo alto, ma leggendo le sanzioni previste mi sembrano le solite cifre ridicole.
Riporto qui l’art 51. per farvi capire la “follia unica” che pervade la gran parte della nostra legislazione tra articoli, commi, lettere, rimandi ad altre leggi altrettano folli:
Art. 51.
Sanzioni di competenza dell’Autorità
1. L’Autorità applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti:
a) dalle disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri adottate dall’Autorità con proprio regolamento, ivi inclusi gli impegni relativi alla programmazione assunti con la domanda di concessione;
b) dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, approvato con delibera dell’Autorità n. 435/01/CONS, relativamente ai fornitori di contenuti;
c) dalle disposizioni sulla pubblicità, sponsorizzazioni e televendite di cui agli articoli 4, comma 1, lettere c) e d), 37, 38, 39 e 40, al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, ed ai regolamenti dell’Autorità;
d) dall’articolo 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonche’ dai regolamenti dell’Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi;
e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento all’obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica, di cui all’articolo 33;
f) in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex dall’articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;
g) in materia di tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente, dall’articolo 44 e dai regolamenti dell’Autorità;
h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo obbligo di cui all’articolo 32;
i) in materia dei divieti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b);
l) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio per il quale e’ rilasciato il titolo abilitativo, salva la deroga di cui all’articolo 5, comma 1, lettera i);
m) dalle disposizioni di cui all’articolo 29;
n) in materia di obbligo di informativa all’Autorità riguardo, tra l’altro, a dati contabili ed extra contabili, dall’articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dai regolamenti dell’Autorità;
o) dalle disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici di cui all’articolo 41.
2. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), l’Autorità dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. Trascorso tale termine o quando le giustificazioni risultino inadeguate l’Autorità diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni a tale fine assegnato. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine sopraindicato, l’Autorità delibera l’irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b);
b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d);
c) da 1.549 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e).
3. L’Autorità, applicando le norme contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, delibera l’irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da euro 25.823 a euro 258.228, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);
b) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);
c) da 5.164 euro a 51.646 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);
d) da 1.040 euro a 5.200 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o).
4. Nei casi più gravi di violazioni di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1, l’Autorità dispone altresì, nei confronti dell’emittente o del fornitore di contenuti, la sospensione dell’attività per un periodo da uno a dieci giorni.
5. In attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni per essi previste dai commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un decimo e quelle previste dall’articolo 35, comma 2, sono ridotte ad un quinto.
6. L’Autorità applica le sanzioni per le violazioni di norme previste dal presente testo unico in materia di minori, ai sensi dell’articolo 35.
7. L’Autorità e’ altresì competente ad applicare le sanzioni in materia di posizioni dominanti di cui all’articolo 43, nonche’ quelle di cui all’articolo 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
8. L’Autorità verifica l’adempimento dei compiti assegnati alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ed, in caso di violazioni, applica le sanzioni, secondo quanto disposto dall’articolo 48.
9. Se la violazione e’ di particolare gravità o reiterata, l’Autorità può disporre nei confronti dell’emittente o del fornitore di contenuti la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero nei casi più gravi di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della stessa Autorità, la revoca della concessione o dell’autorizzazione.
10. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
aghost
14 ottobre 2006 at 07:58
sull’articolo 51 si potrebbe anche fare un gioco a quiz: “quant’è la sanzione prevista per chi trasmette con l’audio troppo alto?” 🙂
PS: prevedere, oltra alla sanzione teorica, anche “l’oblazione” per cui la sanzione iniziale viene notevolmente ridotta
max
15 ottobre 2006 at 20:35
“quant’è la sanzione prevista per chi trasmette con l’audio troppo alto?”
Boh, io ci rinuncio… e sicuramente le cifre saranno sempre irrisorie e ridicole, come nei casi di pubblicità ingannevole
Che schifo di regolamentazione…
tommaso chiari
9 Maggio 2007 at 23:31
concordo sull impossibilita di “parificare esattamente” i volumi, ma uno scarto del 15% trovo che sia inutilmente spropositato
concordo sull indecifrabilita dell art 51 del testo unico, e reputo geniale la domanda di aghost su chi sia
in grado di specificare esattamente la sanzione prevista in caso di violazione.
(bisognerebbe a girarla a qualche avvocato suppongo..)
leggendo un libro di De Masi, sociologo italiano tra i piu apprezzati, mi è parso di decifrare un messaggio estremamente imporante. ovvero la non remota possibilita di poter essere pagati per assistere a degli spot.
l idea di appositi contenitori, aventi ad oggetto la sola trasmissione di pubblicita, sembra per l appunto avvicinarsi a quanto sopra…
oltre ad essere senza dubbio estremamente interessante ed innovativa
ma, detto questo, passo al vero motivo per il quale sto postando. sono appassionato di audio, mi dedico alla
creazione di musica dance e mi diletto anche nella realizzazione di mastering e missaggi, nei quali l uso di compressori è fondamentale.
ed è esattamente intorno a questi ultimi che il problema sembrerebbe ruotare.
infatti, per evitare che un volume venga oltrepassato, basta stabilire la sua soglia (trashold) ed un rapporto di
compressione pari ad infinito. grazie a cio infatti, ogni variazione nella gamma dinamica che, in entrata, oltrepassa la nostra soglia, viene totalmente compressa, impedendo quindi ogni eventuale
aumento di potenza sonora in uscita. questo dovrebbe essere abbastanza semplice da applicare alla fonte, ovvero le emittenti, che fanno largo uso di compressori da broadcasting, eppure cio non sembra che venga ancora fatto. chissa come mai.. questioni di formaggio??
tommaso chiari
Fabrizio
27 novembre 2008 at 12:30
letto l’articolo 51 ma non ho capito come tutelarmi concretamente.
Io ne subisco le conseguenze e mi ritrovo con le mani legate,
vedi le reti private che utilizzano i soldi di stato per pagarsi le multe.
Molte sono le cose che non ho capito, ma una è chiara Spengo la TV stacco l’antenna e in qualche modo mi inculeranno comunque!!!
Se l’UE emette una legge questa non viene rispettata a chi posso chiedere aiuto?