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Facebook, multa di 7 milioni di euro: solletico

Fa piacere sapere che l’Antitrust (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM) eserciti la sua vigilanza sulle multinazionali IT bacchettandole in caso di scorrettezze. Ed è giusto che un’azienda venga sanzionata per aver indotto “ingannevolmente gli utenti a registrarsi sulla sua piattaforma non informandoli subito e in modo adeguato – durante l’attivazione dell’account – dell’attività di raccolta, con intento commerciale, dei dati da loro forniti e, più in generale, delle finalità remunerative sottese al servizio, enfatizzandone viceversa la gratuità”.

Ma se quell’azienda è Facebook, che ha un fatturato annuo di oltre 70 miliardi di dollari e un utile di oltre 18 miliardi (dati 2019, il consuntivo 2020 non è ancora noto), sapere che a causa di tale comportamento ingannevole è stata multata per 7 milioni di euro (8,4 milioni di dollari) non è consolante, dal momento che siamo intorno allo 0,012% del fatturato e allo 0.05% dell’utile. Anzi, constatando che l’Antitrust aveva già vietato la pratica definita ingannevole e ammonito l’azienda invitandola a provvedere a una rettifica mai realizzata, il tutto ha un sapore di una beffa bella e buona.

Dal Comunicato Stampa dell’Autorità:

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per complessivi 7 milioni di euro Facebook Ireland Ltd. e la sua controllante Facebook Inc., per non aver attuato quanto prescritto nel provvedimento emesso nei loro confronti nel novembre 2018.

In particolare, con tale decisione, l’Autorità aveva accertato che Facebook induceva ingannevolmente gli utenti a registrarsi sulla sua piattaforma non informandoli subito e in modo adeguato – durante l’attivazione dell’account – dell’attività di raccolta, con intento commerciale, dei dati da loro forniti e, più in generale, delle finalità remunerative sottese al servizio, enfatizzandone viceversa la gratuità.

Per l’Antitrust, inoltre, le informazioni fornite da Facebook risultavano generiche e incomplete e non fornivano una adeguata distinzione tra l’utilizzo dei dati necessario per la personalizzazione del servizio (con l’obiettivo di facilitare la socializzazione con altri utenti) e l’utilizzo dei dati per realizzare campagne pubblicitarie mirate.

Oltre a sanzionare Facebook per 5 milioni di euro, l’Autorità aveva vietato l’ulteriore diffusione della pratica ingannevole e disposto la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa sulla homepage del sito internet aziendale per l’Italia, sull’app Facebook e sulla pagina personale di ciascun utente italiano registrato.

La presente istruttoria ha permesso di accertare che le due società non hanno pubblicato la dichiarazione rettificativa e non hanno cessato la pratica scorretta accertata: pur avendo eliminato il claim di gratuità in sede di registrazione alla piattaforma, ancora non si fornisce un’immediata e chiara informazione sulla raccolta e sull’utilizzo a fini commerciali dei dati degli utenti. Secondo l’Autorità, si tratta di informazioni di cui il consumatore necessita per decidere se aderire al servizio, alla luce del valore economico assunto per Facebook dai dati ceduti dall’utente, che costituiscono il corrispettivo stesso per l’utilizzo del servizio.

Continuando di questo passo, motiveremo queste grandi aziende a proseguire con la loro condotta e sanzioni irrisorie come questa, per loro, saranno tranquillamente registrabili alla voce spese pubblicitarie. Niente male per un gruppo che ha nell’advertising il proprio core business, dal momento che costituisce il 98% del suo fatturato.

 
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Pubblicato da su 17 febbraio 2021 in social network

 

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Attenzione agli acquisti online su siti sconosciuti (sempre, ma soprattutto in questo periodo)

Attenzione agli acquisti online su siti sconosciuti (sempre, ma soprattutto in questo periodo)

In questo periodo di emergenza sanitaria, social network e siti web pullulano di pubblicità di mascherine in vendita online, indicate – in modo da ingolosire potenziali acquirenti interessati – in quantità limitata e con promesse di consegna rapida. Gli annunci sono tutti abbastanza simili e si impegnano a decantare con enfasi le caratteristiche del prodotto nello stesso modo (approssimativo). Incuriosito da questa uniformità di presentazione, come già fatto in altre occasioni precedenti, ho seguito i link di alcuni di questi negozi online per controllarne le condizioni generali di vendita. Leggendole, non mancano le sorprese:

Non siamo responsabili se le informazioni disponibili su questo sito non sono accurate, complete o aggiornate. Il contenuto di questo sito è fornito solo a scopo informativo e non deve essere considerato come l’unica fonte di informazioni per prendere decisioni senza aver prima consultato fonti di informazione più accurate, complete e aggiornate. Se decidete di affidarvi ai contenuti presentati su questi sito, lo fate a vostro rischio è pericolo.

Ma stiamo scherzando? E chi ne deve essere responsabile? Io???

Questo sito può contenere alcune informazioni preliminari. Queste informazioni di base sono, per loro natura, obsolete e vengono fornite solo a scopo informativo.

Ma de che? In un altro sito ho trovato una variante con diversa traduzione:

Questo sito può contenere determinate informazioni storiche. Le informazioni storiche, necessariamente, non sono aggiornate e vengono fornite solo come riferimento.

E-commerce apparentemente differenti, con prodotti simili e condizioni di vendita (o termini di servizio) che sembrano frutto di copia+incolla con traduzione approssimativa. Già solo per queste condizioni un sito di commercio elettronico dovrebbe essere ignorato e non ritenuto affidabile: non può essere considerato accettabile che le condizioni contrattuali (perché di questo si tratta) indichino ad un potenziale acquirente che le informazioni potrebbero non essere accurate e che “se decidete di affidarvi ai contenuti presentati su questi sito, lo fate a vostro rischio e pericolo”. Non è diverso dal dichiarare che le informazioni sul prodotto offerto non sono attendibili, pertanto non c’è alcuna certezza che l’acquisto risponda alle esigenze dell’utente che lo sta effettuando. In parole ancora più semplici: se si sceglie un prodotto in quel sito, lo si mette nel “carrello” e lo si paga, non è detto che l’utente riceva a casa propria ciò che crede di aver acquistato.

Non acquistate da siti non affidabili. Leggete condizioni di vendita e termini di servizio, che solitamente in quei siti sono indicate con un link a fondo pagina. La raccomandazione è attuale e opportuna: sicuramente molti utenti la troveranno superflua, ma in questo periodo molte persone cercano di effettuare acquisti online avventurandosi sul web, facendo ricerche sui social network o attraverso piattaforme mai usate in precedenza e potrebbero cadere in qualche “trappola per principianti”. Fate attenzione, c’è gente senza scrupoli là fuori.

 
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Pubblicato da su 16 marzo 2020 in news

 

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