Dopo alcuni giorni di meditazione, il Garante della Privacy ha stabilito che la pubblicazione online degli elenchi dei contribuenti con i loro redditi è illegittima e contraria alle normative in vigore.
Il Garante, con questo provvedimento
1) a conferma della sospensione della pubblicazione degli elenchi nominativi per l’anno 2005 dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni ai fini dell’imposta sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. a), b) e d), del Codice, inibisce all’Agenzia di:
a) diffondere ulteriormente in Internet detti elenchi con le modalità che il presente provvedimento ha stabilito essere in contrasto con la disciplina di settore attualmente vigente;
b) diffonderli in modo analogo per i periodi di imposta successivi al 2005, in carenza di idonea base normativa e della preventiva consultazione del Garante;
2) manda all’Ufficio di contestare all’Agenzia, con contestuale provvedimento, la violazione amministrativa per l’assenza di un’idonea e preventiva informativa ai contribuenti interessati;
3) dispone che l’Ufficio curi la più ampia pubblicità del presente provvedimento, anche mediante pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, al fine di rendere edotti coloro che hanno ottenuto i dati dei contribuenti provenienti, anche indirettamente, dal sito Internet dell’Agenzia, della circostanza che essi non possono continuare a metterli in circolazione stante la suesposta violazione di legge e che tale ulteriore messa in circolazione configura un fatto illecito che, ricorrendo determinate circostanze, può avere anche natura di reato.
Stamattina una trasmissione radiofonica ha detto che questo provvedimento sarebbe monco, dal momento che si rivolge solo all’Agenzia delle Entrate e che non contempla la diffusione nei circuiti peer-to-peer. Interpretazione errata e infondata: basta leggere il punto 3, laddove dice che
coloro che hanno ottenuto i dati dei contribuenti provenienti, anche indirettamente, dal sito Internet dell’Agenzia (…) non possono continuare a metterli in circolazione stante la suesposta violazione di legge e che tale ulteriore messa in circolazione configura un fatto illecito che, ricorrendo determinate circostanze, può avere anche natura di reato.
Ma provate voi a fermare il peer-to-peer…
aghost
7 Maggio 2008 at 18:14
provare a fermare il p2p? E perché? Magari l’agenzia delle entrate vuole farsi pagare anche le royalties? 🙂