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Pandoro-gate, chi boicotta non fa giustizia

Sono da sempre contrario alle reazioni eccessive che sono conseguenza di vicende sgradevoli come quella del Pandoro-gate, per cui quando sento parlare – come in questi giorni – di boicottaggi organizzati contro aziende senza colpe, che danno lavoro a tante persone, credo che il discorso prenda pieghe decisamente sbagliate.

Il Pandoro-gate nasce dagli effetti di una campagna commerciale organizzata dall’industria dolciaria Balocco con le società Fenice e TBS Crew, che gestiscono attività, marchi e diritti relativi a Chiara Ferragni. Sono queste le aziende colpite dalle sanzioni dell’Antitrust per pratica commerciale scorretta, per motivazioni abbondantemente spiegate nel testo del provvedimento. Mi spiace sinceramente dirlo, ma se avete tempo e pazienza di leggerlo credo converrete con me che lasci davvero poco margine all’interpretazione o alla fantasia. Soprattutto nelle trascrizioni dei vari messaggi e-mail intercorsi tra le aziende interessate, emerge in modo abbastanza netto l’intento esplicito di far passare il messaggio che le vendite del pandoro avrebbero sostenuto l’iniziativa benefica per l’Ospedale Regina Margherita di Torino. Sono inoltre la stessa Chiara Ferragni e Alessandra Balocco ad essere iscritte dalla Procura di Milano nel registro degli indagati con l’ipotesi di truffa aggravata, ipotesi che personalmente credo ponga un carico davvero eccessivo sopra tutta la vicenda.

Sono molte le aziende che hanno rapporti commerciali con le società del gruppo che fa capo a Chiara Ferragni e alcune di queste (Coca-Cola, Safilo, Monnalisa) hanno deciso o stanno valutando di interrompere i progetti in corso. C’è la possibilità che nuove aziende si aggreghino e seguano questa strada, così come non è da escludere che altre preferiscano invece mantenere i rapporti, forse in attesa di conoscere i risultati di ulteriori accertamenti da parte delle autorità competenti, che potrebbero anche stabilire l’innocenza delle persone indagate.

Per questo motivo trovo fuori luogo ed eccessivo che – come emerge da una ricerca realizzata da SocialData – molte persone, per esprimere il proprio dissenso, invitino via social a boicottare i brand delle aziende che hanno scelto di collaborare con Chiara Ferragni, anche in rapporti di collaborazione che hanno avuto luogo in passato: se è legittimo esprimere la propria opinione e mettere in discussione le decisioni prese in questo senso da un’azienda, non è altrettanto legittimo sfruttare la propria visibilità online per invitare i consumatori al boicottaggio ai danni di aziende che lavorano correttamente, si fanno pubblicità in modo lecito e danno lavoro a tante persone. In questa’ottica non è corretto prendere di mira nessuno e quindi ovviamente neppure Balocco, che nel provvedimento dell’Antitrust risulta anzi aver subìto le decisioni dei suoi partner commerciali, nel rispetto delle condizioni contrattuali che prevedevano che l’ultima parola, sul piano della comunicazione, spettasse a Fenice e TBS Crew.

Certo, è molto facile cedere alla tentazione di “fare giustizia”, soprattutto per certi leoni da tastiera che si fermano ai titoli e non approfondiscono, e che in questo caso puntano a colpire l’attività di aziende che potrebbero subire seri danni senza un reale motivo. Ma poi… giustizia per cosa?

 
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Pubblicato da su 11 gennaio 2024 in news

 

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Apple e Google multate. Cambierà qualcosa?

10 milioni di euro per Apple e altrettanti per Google “per uso dei dati degli utenti a fini commerciali”: due multine, per un totale di 20 milioni, decise in seguito a due istruttorie parallele che hanno portato l’AntitrustAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato – a colpire i due gruppi con la massima sanzione possibile dopo aver accertato, per ognuno, due violazioni del Codice del Consumo: una per “carenze informative” e un’altra per “pratiche aggressive legate all’acquisizione e all’utilizzo dei dati dei consumatori a fini commerciali”. Multine, dicevo, e più avanti vi spiegherò perché.

Le carenze informative riguardano l’uso dei dati personali degli utenti:

  • è noto che per usufruire dei servizi offerti da Google è necessario sottoscrivere un account (e questo avviene ad esempio per tutti coloro che attivano uno smartphone Android): sia in fase di creazione dell’account, che nell’utilizzo degli stessi servizi, l’azienda non trasmette all’utente informazioni importanti per consentirgli di essere consapevole del fatto che i suoi dati personali vengano raccolti e utilizzati con finalità commerciali;
  • analogamente anche Apple, tanto in occasione della creazione dell’ID Apple, quanto mentre l’utente accede a servizi come App Store, iTunes Store e Apple Books, non informa l’utente in modo chiaro e immediato della raccolta di dati e relativo utilizzo con finalità commerciali, premurandosi però di evidenziare che le informazioni ottenute servono a “migliorare l’esperienza del consumatore e la fruizione dei servizi”.

La pratica “aggressiva” viene applicata da Google fin dalla creazione dell’account, per il quale l’azienda prevede per default (cioè in modalità predefinita) che l’utente acconsenta al trasferimento e/o all’utilizzo dei propri dati per fini commerciali. Questa accettazione iniziale permette a Google di acquisire e utilizzare i dati senza la richiesta di conferme successive. Apple invece applica la pratica aggressiva nell’ambito delle attività promozionali, in cui è prevista l’acquisizione del consenso all’uso dei dati degli utenti a fini commerciali senza dare all’utente consumatore la possibilità di scegliere preventivamente se e in che condividere i propri dati. In entrambe le situazioni l’utente cede informazioni personali senza averne la necessaria consapevolezza.

Inutile dire che sia Apple che Google, non essendo disposte ad accettare queste sanzioni, hanno dichiarato di voler presentare ricorso, ritenendosi nel giusto. Ma pensando a quanto fatturano queste due aziende, quanto possono rimanere anche solamente “impensierite” per aver ricevuto, ognuna, una sanzione di 10 milioni di euro? L’importo rappresenta una cifra minima, se rapportata al loro fatturato. Potrebbe essere tranquillamente messa a bilancio come voce relativa alle spese da sostenere per l’ampliamento dei propri database.

Utile però concludere – almeno, lo penso io – che l’accertata acquisizione di dati senza la necessaria consapevolezza dimostra quanto queste due aziende (e non solo loro, basti pensare ai social network) siano in grado di schedare e tracciare gli utenti in modo molto capillare ed efficace. Più di qualunque soluzione complottisticamente ritenuta pericolosa perché presuntamente destinata a tracciare la cittadinanza. Capire a che scopo, poi, è sempre difficile.

 
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Pubblicato da su 26 novembre 2021 in news

 

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Facebook, multa di 7 milioni di euro: solletico

Fa piacere sapere che l’Antitrust (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM) eserciti la sua vigilanza sulle multinazionali IT bacchettandole in caso di scorrettezze. Ed è giusto che un’azienda venga sanzionata per aver indotto “ingannevolmente gli utenti a registrarsi sulla sua piattaforma non informandoli subito e in modo adeguato – durante l’attivazione dell’account – dell’attività di raccolta, con intento commerciale, dei dati da loro forniti e, più in generale, delle finalità remunerative sottese al servizio, enfatizzandone viceversa la gratuità”.

Ma se quell’azienda è Facebook, che ha un fatturato annuo di oltre 70 miliardi di dollari e un utile di oltre 18 miliardi (dati 2019, il consuntivo 2020 non è ancora noto), sapere che a causa di tale comportamento ingannevole è stata multata per 7 milioni di euro (8,4 milioni di dollari) non è consolante, dal momento che siamo intorno allo 0,012% del fatturato e allo 0.05% dell’utile. Anzi, constatando che l’Antitrust aveva già vietato la pratica definita ingannevole e ammonito l’azienda invitandola a provvedere a una rettifica mai realizzata, il tutto ha un sapore di una beffa bella e buona.

Dal Comunicato Stampa dell’Autorità:

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per complessivi 7 milioni di euro Facebook Ireland Ltd. e la sua controllante Facebook Inc., per non aver attuato quanto prescritto nel provvedimento emesso nei loro confronti nel novembre 2018.

In particolare, con tale decisione, l’Autorità aveva accertato che Facebook induceva ingannevolmente gli utenti a registrarsi sulla sua piattaforma non informandoli subito e in modo adeguato – durante l’attivazione dell’account – dell’attività di raccolta, con intento commerciale, dei dati da loro forniti e, più in generale, delle finalità remunerative sottese al servizio, enfatizzandone viceversa la gratuità.

Per l’Antitrust, inoltre, le informazioni fornite da Facebook risultavano generiche e incomplete e non fornivano una adeguata distinzione tra l’utilizzo dei dati necessario per la personalizzazione del servizio (con l’obiettivo di facilitare la socializzazione con altri utenti) e l’utilizzo dei dati per realizzare campagne pubblicitarie mirate.

Oltre a sanzionare Facebook per 5 milioni di euro, l’Autorità aveva vietato l’ulteriore diffusione della pratica ingannevole e disposto la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa sulla homepage del sito internet aziendale per l’Italia, sull’app Facebook e sulla pagina personale di ciascun utente italiano registrato.

La presente istruttoria ha permesso di accertare che le due società non hanno pubblicato la dichiarazione rettificativa e non hanno cessato la pratica scorretta accertata: pur avendo eliminato il claim di gratuità in sede di registrazione alla piattaforma, ancora non si fornisce un’immediata e chiara informazione sulla raccolta e sull’utilizzo a fini commerciali dei dati degli utenti. Secondo l’Autorità, si tratta di informazioni di cui il consumatore necessita per decidere se aderire al servizio, alla luce del valore economico assunto per Facebook dai dati ceduti dall’utente, che costituiscono il corrispettivo stesso per l’utilizzo del servizio.

Continuando di questo passo, motiveremo queste grandi aziende a proseguire con la loro condotta e sanzioni irrisorie come questa, per loro, saranno tranquillamente registrabili alla voce spese pubblicitarie. Niente male per un gruppo che ha nell’advertising il proprio core business, dal momento che costituisce il 98% del suo fatturato.

 
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Pubblicato da su 17 febbraio 2021 in social network

 

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Cosa significa la multa dell’Antitrust ad Apple e Samsung

Se la memoria non mi inganna è la prima volta che un’authority “certifica” l’obsolescenza programmata di una serie di dispositivi tecnologici sanzionandone i produttori, in questo caso Apple (multata per 10 milioni di euro) e Samsung (per 5 milioni). Notizia nella notizia: questa sanzione viene dalla nostra Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, altrimenti conosciuta come Antitrust. Notizia implicita: si tratta di due aziende leader mondiali nel settore e la diffusione dei loro prodotti sul mercato è tale da rendere più roboanti le contestazioni mosse dall’Authority, che potrebbero aprire la strada a provvedimenti analoghi, da parte di altri organismi di vigilanza e nei confronti di altri produttori che seguono le stesse prassi.

Le motivazioni di questo provvedimento si leggono nel comunicato pubblicato dalla stessa authority:

Ad esito di due complesse istruttorie, l’AGCM ha accertato che le società del gruppo Apple e del gruppo Samsung hanno realizzato pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21, 22 e 24 del Codice del Consumo in relazione al rilascio di alcuni aggiornamenti del firmware dei cellulari che hanno provocato gravi disfunzioni e ridotto in modo significativo le prestazioni, in tal modo accelerando il processo di sostituzione degli stessi.

Entrambi i produttori sono stati colpiti dal provvedimento perché, secondo l’AGCM, avrebbero tempestato gli utenti con caldi suggerimenti di effettuare il download e l’installazione degli aggiornamenti anche su smartphone che non sarebbero stati capaci di supportarli (e sopportarli), senza offrire reali possibilità di uscita attraverso un rollback (cioè il ripristino ad una condizione precedente) e inducendoli ad acquistare un nuovo smartphone per l’appesantimento funzionale conseguente all’aggiornamento installato.

E’ proprio con la frase “accelerando il processo di sostituzione degli stessi” che l’Antitrust contesta a Apple e Samsung la pratica dell’obsolescenza programmata, che si verifica quando i produttori pianificano una scadenza alla vita utile di ciò che producono e vendono, inducendo gli acquirenti a liberarsene per acquistarne di nuovi, andando a generare – come conseguenza diretta – un aumento del volume d’affari dei produttori, ma anche del volume dei RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), destinato ad una crescita progressiva a motivo dell’evoluzione tecnologica che naturalmente riguarda anche gli smartphone, soprattutto da quando non sono più semplici telefonini. E questo aspetto implica che l’invecchiamento – o obsolescenza – di un dispositivo digitale non possa che essere rapido. In base a questo presupposto, il concetto di obsolescenza programmata potrebbe addirittura essere destituito di fondamento.

L’Antitrust però non ne sembra convinta e ha condotto l’indagine con la collaborazione del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, identificando alcune pratiche ben precise:

In particolare, Samsung ha insistentemente proposto, dal maggio 2016, ai consumatori che avevano acquistato un Note 4 (immesso sul mercato nel settembre 2014) di procedere ad installare il nuovo firmware di Android denominato Marshmallow predisposto per il nuovo modello di telefono Note 7, senza informare dei gravi malfunzionamenti dovuti alle maggiori sollecitazioni dell’hardware e richiedendo, per le riparazioni fuori garanzia connesse a tali malfunzionamenti, un elevato costo di riparazione.

Quanto a Apple, essa ha insistentemente proposto, dal settembre 2016, ai possessori di vari modelli di iPhone 6 (6/6Plus e 6s/6sPlus rispettivamente immessi sul mercato nell’autunno del 2014 e 2015), di installare il nuovo sistema operativo iOS 10 sviluppato per il nuovo iPhone7, senza informare delle maggiori richieste di energia del nuovo sistema operativo e dei possibili inconvenienti – quali spegnimenti improvvisi – che tale installazione avrebbe potuto comportare. Per limitare tali problematiche, Apple ha rilasciato, nel febbraio 2017, un nuovo aggiornamento (iOS 10.2.1), senza tuttavia avvertire che la sua installazione avrebbe potuto ridurre la velocità di risposta e la funzionalità dei dispositivi. Inoltre, Apple non ha predisposto alcuna misura di assistenza per gli iPhone che avevano sperimentato problemi di funzionamento non coperti da garanzia legale, e solo nel dicembre 2017 ha previsto la possibilità di sostituire le batterie ad un prezzo scontato. Nei confronti di Apple è stata altresì accertata una seconda condotta in violazione dell’art. 20 del Codice del Consumo in quanto la stessa, fino a dicembre 2017, non ha fornito ai consumatori adeguate informazioni circa alcune caratteristiche essenziali delle batterie al lito, quali la loro vita media e deteriorabilità, nonché circa le corrette procedure per mantenere, verificare e sostituire le batterie al fine di conservare la piena funzionalità dei dispositivi.

Ad Apple sono state contestate due pratiche scorrette (relative, tra l’altro, al funzionamento delle batterie al litio dell’iPhone) ed è per questo motivo che si è vista comminare una sanzione doppia rispetto a quella di Samsung, che però finora è stata l’unica a dare una propria risposta in merito alla vicenda, comunicando il proprio dissenso e la risoluta intenzione di ricorrere in appello.

Non ho ancora letto commenti di Apple, che mantiene evidentemente una posizione coerente con quanto ha sempre sostenuto e cioè di essere estranea all’obsolescenza programmata. Sicuramente è necessario considerare anche che si tratta di un produttore di dispositivi e di software, che in più gestisce i servizi legati ai propri prodotti, nonché un marketplace esclusivo. Tutte fonti di profitto che si aggiungono a quelle derivanti dalla vendita del dispositivo, e che motiverebbero Apple a fidelizzare i propri clienti, anziché a spingerli a sostituzioni frequenti.

Personalmente non mi interessa contestare la decisione dell’Antitrust, ma nel leggere i rilievi mossi alle due aziende, più che ad una consapevole obsolescenza programmata penso che il loro comportamento sia conseguenza di una pesante difficoltà di gestione della complessità di progettazione dei dispositivi. Sollecitare l’aggiornamento di uno smartphone che non può “reggerlo” è un errore. D’altro canto, inseguire prestazioni superiori comporta sempre un’accelerazione di passo: la prima causa di invecchiamento e obsolescenza di un dispositivo è l’uscita di una nuova versione con migliorie e nuove funzioni.

 
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Pubblicato da su 26 ottobre 2018 in cellulari & smartphone, news

 

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Offerte incredibili. Appunto

È davvero incredibile che ancora oggi Vodafone si ricordi di me, sette anni dopo aver migrato ad un altro operatore mobile uno dei miei numeri telefonici. Incredibile che si ricordi di me, che mi rivoglia indietro – come il padre misericordioso della parabola del figliol prodigo – e che, per riavermi, sia disposta a formularmi offerte sempre più vantaggiose! Ma non è ancora tutto: il giorno dopo la scadenza di un’offerta speciale (ma quanto sono stato sprovveduto a non acchiapparla subito?), me la ripropone – solo per me – raddoppiando addirittura i Giga! A questo punto, se continuo a fare il prezioso ancora per un po’ di tempo, andrà a finire che mi pagherà pur di riavermi!?

Questo è quello che potrei pensare se fossi un utente ingenuo e sprovveduto. Tra le righe degli sms che descrivono queste offerte “speciali” si legge una realtà ben diversa, di un mercato che è peggio di una giungla e che per spregiudicatezza fa a gara sia con il mercato degli pneumatici – non ci meravigliamo più se un gommista ci pratica uno sconto minimo del 55% sul prezzo di listino di quattro gomme nuove – che con quello dei divani di Poltronesofà, che in questo periodo pubblicizza i suoi “doppi saldi” su tutta la collezione, mentre per tutto l’anno formula offerte promozionali “valide fino a domenica”.

Naturalmente, quanto a pelo sullo stomaco, vincono le compagnie telefoniche (io sto citando Vodafone solo per esperienza personale, ma potrebbe trattarsi di un altro operatore) che si permettono di proporre “modifiche contrattuali unilaterali” senza chiedere nemmeno un parere alle Authority competenti, pur muovendosi in un mercato regolamentato. In questo caso specifico, da tempo viene applicato il famigerato periodo di fatturazione di 28 giorni, che ha sollevato prima polemiche e poi provvedimenti sanzionatori nei confronti delle compagnie telefoniche, per mancanza di trasparenza verso i consumatori e per sopraggiunta illegittimità. Ma proprio a proposito di Vodafone, il ritorno della fatturazione mensile è stato annunciato lo scorso ottobre, come si legge in fondo a questa intervista concessa dall’amministratore delegato Aldo Bisio al Corriere:

“Abbiamo dunque deciso che ritorneremo al ciclo di fatturazione precedente (…) e lo faremo rapidamente”

L’illegittimità del periodo di fatturazione di 28 giorni è arrivata due settimane dopo queste parole, a metà novembre, attraverso un emendamento al decreto legge fiscale, che ha dato alle compagnie telefoniche 120 giorni di tempo per adeguarsi. Sono passati “solo” due mesi e le offerte promozionali che riceviamo, io e altri utenti, parlano ancora di canoni addebitati “ogni quattro settimane”, pertanto la frase “lo faremo rapidamente” sembra in realtà sovrapporsi ai quattro mesi concessi dal provvedimento di novembre, anziché essere un’iniziativa aziendale.

Se e quando si applicherà nuovamente la fatturazione mensile, nessuno potrà comunque cantare vittoria: fatturare ogni 28 giorni significa riscuotere tredici canoni annuali. Tornare a dodici mensilità fatturabili significa rinunciare a quel +8,6% di ricavi che le compagnie telefoniche avevano ottenuto ed è verosimile prevedere, in seguito, nuove rimodulazioni tariffarie che, ça va sans dire, ritoccheranno al rialzo i costi sostenuti dagli utenti.

AGGIORNAMENTO: Nel sito web aziendale – sezione Vodafone Informa – l’azienda ha annunciato l’atteso ritorno della fatturazione mensile (dal 28 marzo per i clienti con ricaricabile prepagata, dal 5 aprile per gli abbonamenti di telefonia fissa e mobile). Come volevasi dimostrare, la sostanza non cambia:

Il numero dei cicli di fatturazione si riduce da 13 a 12 e di conseguenza l’importo mensile delle offerte aumenterà dell’8,6%. Per avere maggiori informazioni puoi contattare il 42590.

 
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Pubblicato da su 18 gennaio 2018 in cellulari & smartphone, news, telefonia, TLC

 

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TIM cambia il calendario (di fatturazione)

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Dal 1 aprile 2017 – e non sarà uno scherzo – TIM modificherà la durata dei periodi dei servizi di abbonamento di rete fissa, il cui corrispettivo non sarà più calcolato su base mensile, ma su 28 giorni, cioè quattro settimane. Facendo banalmente due conti, è come se i periodi di fatturazione annuale passassero da 12 a 13. La comunicazione della discutibile novità è nella fattura di febbraio:

Ti informiamo che, a seguito delle mutate condizioni del mercato e a fronte dell’esigenza di allineamento delle nostre offerte al contesto competitivo, a partire dal 1 aprile 2017, le fatture non saranno più mensili ma verranno progressivamente emesse ogni 8 settimane; inoltre il corrispettivo degli abbonamenti delle offerte e dei servizi sarà calcolato su 28 giorni e non più su base mensile. Per effetto delle suddette modifiche contrattuali, si determinerà – da un lato – un incremento del costo delle offerte pari all’8,6% su base annua e – dall’altro – un risparmio fino a 20 euro su base annua (se ricevi ancora la fattura cartacea e utilizzi i bollettini postali come strumenti di pagamento).

Da notare la (inconsistente) mossa strategica: da un lato si evidenzia l’incremento dei costi annuali, dall’altro si prospetta una possibilità di risparmio sulle spese di spedizione della bolletta (emessa e spedita non mensilmente, ma ogni otto settimane). Naturalmente il risparmio non esiste per gli utenti che non si fanno spedire la fattura cartacea e la ricevono già in formato digitale.

L’utente può rifiutarsi di accettare questa variazione contrattuale? Ma certo! E cosa può fare, rinegoziare le condizioni? Assolutamente no, ma ha due altre opzioni: recedere dal contratto o passare ad un’altra compagnia telefonica senza costi, comunicando la decisione con raccomandata A/R entro il 31 marzo 2017. Decisamente una magra consolazione!

Anche il modus operandi aziendale sulla presentazione dell’offerta è alquanto discutibile: oggi, 20 febbraio, i dettagli delle offerte vengono indicati tuttora con costi mensili (per alcune soluzioni sono validi solo per il primo anno), ma – come anticipato sopra – al 1 aprile, quindi tra poco più di un mese, verranno superati dalla rimodulazione del periodo di fatturazione (e probabilmente quei 22,90€/mese si trasformeranno in 22,90€ ogni 4 settimane). Un’avvertenza sulle variazioni in corso sul calendario di fatturazione sarebbe auspicabile.

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Ma lo sarebbe (auspicabile) anche un intervento delle authority competenti (Agcom e Agcm), quantomeno per non lasciare che le compagnie telefoniche applichino variazioni contrattuali in modo arbitrario.

 

 

 
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Pubblicato da su 20 febbraio 2017 in telefonia

 

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Authority antibufala per tutti (non solo per Internet)

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Mi fa piacere che il contrasto alla diffusione delle notizie false stia diventando (finalmente) d’attualità. Però va trattato cum grano salis.

Ho letto l’articolo del Financial Times che descrive la proposta formulata da Giovanni Pitruzzella, presidente dell’Agcm (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, o Antitrust), di sollecitare i Paesi UE all’istituzione di una rete di agenzie statali che, sotto il coordinamento di Bruxelles, siano in grado di identificare agevolmente manipolazioni e notizie fasulle, farle rimuovere e applicare sanzioni laddove necessario. Pitruzzella ritiene che debba essere lo Stato ad occuparsi del problema delle false informazioni su Internet, anziché i social media come Facebook. In pratica la sua proposta consisterebbe nella costituzione di una rete di Authority – potremmo chiamarli Garanti dell’Informazione – con l’attribuzione di determinati poteri che oggi, per quanto riguarda il settore dell’informazione, sono già esercitati da forze dell’ordine e autorità giudiziaria.

A me non dispiacerebbe un ente in grado di controllare l’attendibilità delle informazioni, purché la sua sfera di competenza potesse includere non solo Internet, ma tutti i media, indipendentemente da ciò che dichiara beppegrillo.it, ossia che i giornali e i tg siano davvero i primi fabbricatori di notizie false nel Paese. Perché una notizia falsa è falsa, quando viene diffusa da un giornale, un tg, un blog, un social network o qualunque altro mezzo di comunicazione. Pertanto troverei corretto che questo Garante dell’Informazione potesse avere facoltà di rendere pubblico, con il massimo risalto possibile, il risultato delle proprie analisi sull’attendibilità delle notizie esaminate, mentre troverei inappropriato che avesse potere di imporre la rimozione di contenuti – quindi esercitare una censura foriera di molti falsi martiri – ed applicare sanzioni. Eventualmente si potrebbe pensare all’assegnazione di un ranking reputazionale (come la patente a punti per gli automobilisti).

Non troviamo traccia di queste funzioni censorie nemmeno tra i compiti dell’Agcom, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che anzi è l’organo di vigilanza per quanto riguarda l’art. 21 della Costituzione, che sta lì proprio perché “tutti godano del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” e affinché “la stampa non venga ad essere soggetta ad autorizzazioni o censura”. Non va inoltre dimenticato che l’Agcom ha anche il compito di difendere i principi della comunicazione tramite internet (art. 4 del D.L. n. 259/2003).

Eventualmente si potrebbe pensare all’assegnazione di un ranking reputazionale (come la patente a punti per gli automobilisti). Impraticabile, invece, la soluzione proposta da Grillo di “una giuria popolare che determini la veridicità delle notizie pubblicate dai media. Cittadini scelti a sorte a cui vengono sottoposti gli articoli dei giornali e i servizi dei telegiornali”. La sorte potrebbe anche scegliere i creduloni che rilanciano tutto ciò che capita loro a tiro, magari leggendo solo i titoli.

Conoscete la mia posizione su questo argomento, io non sopporto che si diffondano notizie false, ne’ che vengano condivise in modo acritico sui social network. Chi ha il cervello per utilizzare un computer o uno smartphone e vuole condividere notizie, può usarlo benissimo per sincerarsi della loro attendibilità. Gli strumenti oggi non mancano e i motori di ricerca sono molto d’aiuto: esistono Google, Bing e altri servizi, tra cui vi consiglio molto volentieri DuckDuckGo (che non traccia gli utenti, non ne memorizza le informazioni personali e non contamina i risultati delle ricerche con la pubblicità). Chi condivide senza approfondire pecca di superficialità, avvantaggia altre persone (anche economicamente) e contribuisce a impoverire l’informazione e il suo valore.

 
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Pubblicato da su 3 gennaio 2017 in (dis)informazione, truffe&bufale

 

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Su Google e su Grip

GoogleGrip

Nello stesso giorno in cui Google si è presentata con il nuovo logo – ripensato “per un mondo sempre connesso attraverso un numero crescente di dispositivi e input diversi tra loro (vocale, digitazione e touch)” – sulla scena digitale fa la sua comparsa Grip – Google Redress Identity & Platform, un’iniziativa indipendente che si propone come piattaforma per fornire “informazioni, rappresentanza e servizi legali”. Il tutto contro Google e i suoi comportamenti anticoncorrenziali.

Mentre Google ostenta il suo impegno ad estendersi in tutto il mondo digitale, all’orizzonte si affaccia un superconsulente per assistere chi intendesse aprire azioni legali contro la condotta anticoncorrenziale di ogni realtà legata all’azienda di Mountain View (il cui gruppo nel suo complesso si identifica oggi come Alphabet, di cui Google è probabilmente la più importante delle realtà controllate) e valutare l’entità del potenziale contenzioso risarcitorio. In base al risultato di questa valutazione, la gestione del contenzioso potrà proseguire nelle mani dei due partner fondatori di Grip, lo studio legale internazionale Hausfeld e Avisa Partners, società di consulenza in affari pubblici (di nicchia: “a niche public affairs company”) con focus europeo.

Proponendosi per l’affiancamento in azioni legali per questioni di concorrenza, le realtà potenzialmente interessate all’offerta di Grip possono essere sicuramente i competitor di Google, come le aziende che l’hanno chiamata in causa spingendo la Commissione Europea a presentare lo “Statement of Objections” che descrive il comportamento anticoncorrenziale di Google Shopping (aziende peraltro assistite proprio da uno dei due partner fondatori di Grip).

Con questo profilo, però, nel target di questa attività potrebbero rientrare anche eventuali class action organizzate da gruppi di consumatori, che oltre alle pratiche anticoncorrenziali, potrebbero puntare ad essere tutelati anche per questioni di mancato rispetto della privacy. Sarebbe interessante capire se Grip sarà intenzionata ad occuparsi anche di questo tipo di pratiche (affatto trascurabili, vista l’attitudine di Google a raccogliere informazioni personali come se fossero aria da respirare), o preferirà focalizzarsi sui possibili risarcimenti derivanti dalle violazioni delle regole dell’antitrust.

 
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Pubblicato da su 1 settembre 2015 in news

 

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Farmaci online, scattano i blocchi dell’Antitrust

In seguito ad una segnalazione congiunta, inoltrata da NAS e AIFA, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta con un provvedimento per inibire l’accesso a due siti web che vendono illegalmente farmaci senza ricetta medica.

La segnalazione – si legge in una nota diffusa dall’Antitrust – denunciava il sito internet in lingua italiana http://www.viagra-cialis-levitra.it che offre farmaci contro l’impotenza maschile e indirizza i consumatori, in modo automatico, verso il sito internet www.bestgenericdrugs.net per l’effettuazione e il pagamento dell’ordine: su questo secondo sito venivano peraltro offerti medicinali di ogni tipo, dagli antidepressivi ai medicinali contro l’obesità. Titolare del sito in italiano è un soggetto residente in Olanda che risulta anche intestatario del sito internet www.bestgenericdrugs.net. Nei due siti è offerta la possibilità di acquistare farmaci soggetti a prescrizione senza la necessaria ricetta medica lasciando intendere, contrariamente al vero, non solo che la vendita on line di farmaci sia lecita in Italia, ma anche che il controllo medico non sia necessario, mettendo così a rischio la salute dei consumatori. In realtà, in Italia la vendita on line di qualsiasi tipologia di farmaci è vietata, visto che la legge impone sempre la presenza fisica del farmacista e, nel caso di farmaci etici, anche una specifica prescrizione medica.

Visto il presupposto, mi premurerò immediatamente di segnalare alla stessa Authority (e ad altre autorità competenti) anche un altro sito web che, fatta la legge, ha trovato l’inganno. Per il momento non dettaglierò alcun particolare, ma mi limiterò a dire che nella homepage di questo sito campeggia una delucidazione sulla presunta liceità della vendita online di farmaci con obbligo di prescrizione. La motivazione risiederebbe nel fatto che la società in questione fornisce una ricetta medica per ogni ordine eseguito (!), inoltre vende solo farmaci originali e prodotti nell’Unione Europea! Ah be’, allora…

Vi terrò informati sul seguito di questa segnalazione 😉

 
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Pubblicato da su 20 giugno 2012 in istituzioni, News da Internet

 

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Italia-programmi, multa per 1,5 milioni di euro

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Ieri, quando ho scritto di Italia-programmi.net e delle sue pratiche commerciali scorrette, davvero non sapevo (ma confesso di aver sperato) che l’azienda che gestisce quel sito sarebbe stata colpita da una multa di 1.500.000 euro.

Non so quanto questa società con sede alle Seychelles si sentirà obbligata a far fronte al pagamento della sanzione che le è stata comminata da un’Authority italiana, non so nemmeno se la “sorella” Euro Content (società che gestiva Easy download, sito analogo che le era valso una multa di quasi un milione) abbia a sua volta saldato il proprio debito. Credo però che ci sia uno scarso margine di manovra e chi ha incautamente pagato per iscriversi a questi siti avrebbe comunque diritto ad essere risarcito, dal momento che le condizioni generali di vendita di Italia -programmi.net stabiliscono quanto segue:

I contratti conclusi con il Fornitore accedendo al Sito sono disciplinati dal diritto italiano e, in particolare, dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n° 206 (Codice del Consumo) e dal Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n° 70 (Attuazione della Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’Informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.

Inoltre:

  1. Le condizioni di accesso al Sito sono rette dalle norme di diritto italiano e devono essere interpretate in conformità con le leggi italiane.
  2. Nel caso in cui il rapporto economico tra Fornitore e Cliente sia disciplinato dalla normativa a tutela dei consumatori, per qualsiasi controversia sarà competente il foro del luogo di residenza o di domicilio del Cliente, se ubicati nel territorio dello Stato italiano.
 
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Pubblicato da su 4 gennaio 2012 in Internet, news

 

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Italia-programmi, se lo conosci lo eviti

Ha senso pagare denaro per ottenere qualcosa che già è disponibile gratuitamente? Ovviamente no. Quindi, se navigando in Internet vi siete imbattuti nel sito Italia-programmi e siete stati anche lievemente tentati di iscrivervi, ignoratelo e andate oltre senza indugi.

Si tratta di un portale che propone ai propri iscritti il download di software gratuiti. Unica condizione, appunto, l’iscrizione, che comporta la sottoscrizione di un abbonamento della durata di due anni al costo di 8 euro al mese, con pagamento anticipato della quota annuale (96 euro). Italia-programmi sta mietendo numerose vittime facendo leva sulla genuina, innocente e legittima ignoranza (intesa come mancanza di conoscenza) di coloro che non hanno molta confidenza con alcune dinamiche elementari di Internet e non conoscono, ad esempio, concetti come shareware, freeware o open source, oppure – cosa più frequente di quanto non si pensi – non comprendono la differenza tra la barra degli indirizzi di un browser e la casella di ricerca di un motore di ricerca.

Italia-programmi sembra voler raccogliere l’eredità del suo predecessore Easy Download, gestito dalla società Euro Content Ltd che – avendo operato con modalità pressoché identiche – nel 2010 fu colpita da una sanzione di 960mila euro per pratiche commerciali scorrette. Molti utenti di Italia-programmi (a cui l’Antitrust ha già intimato la sospensione dell’attività) nei mesi scorsi si sono iscritti nella convinzione di non dover pagare nulla (in effetti il sito riporta chiaramente le condizioni di iscrizioni solo dal mese di settembre) e hanno ricevuto una richiesta di pagamento dal gestore Estesa Ltd (con sede a Mahe, Repubblica delle Seychelles). Che fare? Semplice: non pagare nulla. E se avete ricevuto una lettera di sollecito che minaccia azioni legali nei vostri confronti non fatevi intimorire, non vi accadrà nulla: la Polizia di Stato sa già che si tratta di richieste indebite, come ha segnalato nel sito Commissariato di P.S. online, precisando che “è comunque in atto un’azione coordinata tra Postale, Procura e Antitrust per tutelare, nel rispettivo ambito di competenza, gli interessi di coloro che sono stati coinvolti nella vicenda”.

Chi avesse già pagato la propria quota, come vittima di una pratica commerciale scorretta ha tutto il diritto di pretendere la rescissione del contratto, scrivendo a Italia-Programmi.net a cui sarà opportuno allegare la comunicazione dell’Authority del 25 Agosto 2011. In mancanza di riscontri, volendo comunque tutelare i propri interessi, dovrà presentare alla Polizia una denuncia nei confronti della società che gestisce il sito.

AGGIORNAMENTO: La società è stata multata dall’Antitrust per 1,5 milioni di euro

 
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Pubblicato da su 3 gennaio 2012 in News da Internet, truffe&bufale

 

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“Lamiaimpresaonline”, un’occhiata dall’Antitrust non guasterebbe

Google, in collaborazione con Register, Poste Italiane e Seat – Pagine Gialle ha promosso l’iniziativa LaMiaImpresaOnLine per offrire alle aziende (in forma gratuita per il primo anno di adesione al servizio) la registrazione di un nome a dominio e uno spazio web, più altri servizi accessori caratteristici delle aziende partner del progetto.

Assoprovider ha segnalato l’iniziativa all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato perché anche questo progetto risulta espressione dell’invadenza di Google in settori “che si trovano a monte o a valle del suo principale ed originario business (i motori di ricerca) ed anche per il fatto che lo stesso progetto è stato già  realizzato in altri paesi europei e non (v. la Gran Bretagna) in cui ha avuto un esito devastante per il mercato”.

Vedremo quale seguito avrà l’iniziativa di Assoprovider, focalizzata su un tema che sfugge a molti, ma non per questo deve essere accantonato dalle istituzioni…

 
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Pubblicato da su 26 settembre 2011 in business, Internet

 

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