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Facebook fa la morale a Apple

Facebook ha avviato una campagna contro Apple acquistando intere pagine di giornale – su The New York Times, Wall Street Journal e Washington Post – alzando la voce per criticare con forza le nuove impostazioni relative alla privacy di iOS 14, il sistema operativo di prossima introduzione su iPhone. Le modifiche permetteranno agli utenti di non autorizzare (e quindi disattivare) la tracciabilità dei propri dati attraverso app e siti web, impedendo ai social network e ad altre aziende di raccogliere dati personali (interessi, preferenze, geolocalizzazione) per la profilazione dei consumatori. Il gruppo di Mark Zuckerberg promuove questa battaglia sostenendo che questa novità danneggerà le piccole imprese che perderanno visibilità pubblicitaria… che però è la base del fatturato di Facebook.

Andiamo con ordine: con iOS 14, ogni utente iPhone avrà la possibilità di bloccare la tracciabilità di ciò che fa su Internet. Di conseguenza sarà possibile scegliere di non trasmettere a nessuno i dati che riguardano l’attività svolta su Internet, cosa che avviene ad esempio quando fate una ricerca su un argomento o un prodotto, e in breve tempo – da siti web e pubblicità mostrate da app gratuite – si vedono banner pubblicitari che riguardano proprio l’oggetto di quella ricerca. Fra i maggiori attori sulla scena della raccolta pubblicitaria c’è proprio Facebook, che ovviamente è gratuito per gli utenti.

Sicuramente molti penseranno di utilizzare poco i social network e quindi di non essere il bersaglio ideale della pubblicità che veicola. Ma considerando che Facebook ha quasi 3 miliardi di utenti (e che il gruppo include anche Instagram e WhatsApp, su cui sono già in corso progetti pubblicitari), è certo che in questo insieme globale esista un mucchio di persone pronte a cliccare su banner pubblicitari e annunci sponsorizzati, dando linfa al suo business. Se una parte di questi iscritti smettesse improvvisamente di farsi tracciare e di condividere i dati sulle proprie attività in Internet, i numeri potrebbero cambiare parecchio: le inserzioni pubblicitarie generiche, non basate sulla profilazione degli utenti, generano il 60% in meno dei ricavi che invece vengono prodotti dagli annunci mirati ai consumatori (ossia, ad esempio, quelli che pubblicizzano pneumatici dopo che su Internet abbiamo usato un motore di ricerca per trovare informazioni su pneumatici, e visitato siti web di produttori di pneumatici o letto articoli pubblicati su siti web sull’automobilismo).

Facebook nelle proprie argomentazioni punta sempre a dichiarare che sarà Apple a beneficiare di queste iniziative: “Apple si sta comportando in modo anticoncorrenziale sfruttando il proprio controllo sull’App Store a vantaggio dei propri profitti, ai danni di artigiani e piccole imprese”. Proprio ad accuse di comportamento contrario alla leale concorrenza deve però rispondere la stessa Facebook, come è emerso nei giorni scorsi. Apple intende comunque andare avanti per la propria strada e difende la propria scelta, basata su un principio assolutamente condivisibile: gli utenti devono essere in condizioni di sapere quando i loro dati vengono raccolti e condivisi tra altre app e siti Web, e di scegliere se consentirlo oppure no.

Capito perché privacy non va d’accordo con gratuito? Perché la presunta gratuità in realtà si paga, ma con una diversa moneta: quella dei dati personali, che alimentano i consigli per gli acquisti a cui gli utenti vengono indotti, pagando di tasca propria. In conclusione: anche la gratuità ha un prezzo.

 
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Pubblicato da su 17 dicembre 2020 in news

 

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Offerte incredibili. Appunto

È davvero incredibile che ancora oggi Vodafone si ricordi di me, sette anni dopo aver migrato ad un altro operatore mobile uno dei miei numeri telefonici. Incredibile che si ricordi di me, che mi rivoglia indietro – come il padre misericordioso della parabola del figliol prodigo – e che, per riavermi, sia disposta a formularmi offerte sempre più vantaggiose! Ma non è ancora tutto: il giorno dopo la scadenza di un’offerta speciale (ma quanto sono stato sprovveduto a non acchiapparla subito?), me la ripropone – solo per me – raddoppiando addirittura i Giga! A questo punto, se continuo a fare il prezioso ancora per un po’ di tempo, andrà a finire che mi pagherà pur di riavermi!?

Questo è quello che potrei pensare se fossi un utente ingenuo e sprovveduto. Tra le righe degli sms che descrivono queste offerte “speciali” si legge una realtà ben diversa, di un mercato che è peggio di una giungla e che per spregiudicatezza fa a gara sia con il mercato degli pneumatici – non ci meravigliamo più se un gommista ci pratica uno sconto minimo del 55% sul prezzo di listino di quattro gomme nuove – che con quello dei divani di Poltronesofà, che in questo periodo pubblicizza i suoi “doppi saldi” su tutta la collezione, mentre per tutto l’anno formula offerte promozionali “valide fino a domenica”.

Naturalmente, quanto a pelo sullo stomaco, vincono le compagnie telefoniche (io sto citando Vodafone solo per esperienza personale, ma potrebbe trattarsi di un altro operatore) che si permettono di proporre “modifiche contrattuali unilaterali” senza chiedere nemmeno un parere alle Authority competenti, pur muovendosi in un mercato regolamentato. In questo caso specifico, da tempo viene applicato il famigerato periodo di fatturazione di 28 giorni, che ha sollevato prima polemiche e poi provvedimenti sanzionatori nei confronti delle compagnie telefoniche, per mancanza di trasparenza verso i consumatori e per sopraggiunta illegittimità. Ma proprio a proposito di Vodafone, il ritorno della fatturazione mensile è stato annunciato lo scorso ottobre, come si legge in fondo a questa intervista concessa dall’amministratore delegato Aldo Bisio al Corriere:

“Abbiamo dunque deciso che ritorneremo al ciclo di fatturazione precedente (…) e lo faremo rapidamente”

L’illegittimità del periodo di fatturazione di 28 giorni è arrivata due settimane dopo queste parole, a metà novembre, attraverso un emendamento al decreto legge fiscale, che ha dato alle compagnie telefoniche 120 giorni di tempo per adeguarsi. Sono passati “solo” due mesi e le offerte promozionali che riceviamo, io e altri utenti, parlano ancora di canoni addebitati “ogni quattro settimane”, pertanto la frase “lo faremo rapidamente” sembra in realtà sovrapporsi ai quattro mesi concessi dal provvedimento di novembre, anziché essere un’iniziativa aziendale.

Se e quando si applicherà nuovamente la fatturazione mensile, nessuno potrà comunque cantare vittoria: fatturare ogni 28 giorni significa riscuotere tredici canoni annuali. Tornare a dodici mensilità fatturabili significa rinunciare a quel +8,6% di ricavi che le compagnie telefoniche avevano ottenuto ed è verosimile prevedere, in seguito, nuove rimodulazioni tariffarie che, ça va sans dire, ritoccheranno al rialzo i costi sostenuti dagli utenti.

AGGIORNAMENTO: Nel sito web aziendale – sezione Vodafone Informa – l’azienda ha annunciato l’atteso ritorno della fatturazione mensile (dal 28 marzo per i clienti con ricaricabile prepagata, dal 5 aprile per gli abbonamenti di telefonia fissa e mobile). Come volevasi dimostrare, la sostanza non cambia:

Il numero dei cicli di fatturazione si riduce da 13 a 12 e di conseguenza l’importo mensile delle offerte aumenterà dell’8,6%. Per avere maggiori informazioni puoi contattare il 42590.

 
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Pubblicato da su 18 gennaio 2018 in cellulari & smartphone, news, telefonia, TLC

 

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TIM cambia il calendario (di fatturazione)

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Dal 1 aprile 2017 – e non sarà uno scherzo – TIM modificherà la durata dei periodi dei servizi di abbonamento di rete fissa, il cui corrispettivo non sarà più calcolato su base mensile, ma su 28 giorni, cioè quattro settimane. Facendo banalmente due conti, è come se i periodi di fatturazione annuale passassero da 12 a 13. La comunicazione della discutibile novità è nella fattura di febbraio:

Ti informiamo che, a seguito delle mutate condizioni del mercato e a fronte dell’esigenza di allineamento delle nostre offerte al contesto competitivo, a partire dal 1 aprile 2017, le fatture non saranno più mensili ma verranno progressivamente emesse ogni 8 settimane; inoltre il corrispettivo degli abbonamenti delle offerte e dei servizi sarà calcolato su 28 giorni e non più su base mensile. Per effetto delle suddette modifiche contrattuali, si determinerà – da un lato – un incremento del costo delle offerte pari all’8,6% su base annua e – dall’altro – un risparmio fino a 20 euro su base annua (se ricevi ancora la fattura cartacea e utilizzi i bollettini postali come strumenti di pagamento).

Da notare la (inconsistente) mossa strategica: da un lato si evidenzia l’incremento dei costi annuali, dall’altro si prospetta una possibilità di risparmio sulle spese di spedizione della bolletta (emessa e spedita non mensilmente, ma ogni otto settimane). Naturalmente il risparmio non esiste per gli utenti che non si fanno spedire la fattura cartacea e la ricevono già in formato digitale.

L’utente può rifiutarsi di accettare questa variazione contrattuale? Ma certo! E cosa può fare, rinegoziare le condizioni? Assolutamente no, ma ha due altre opzioni: recedere dal contratto o passare ad un’altra compagnia telefonica senza costi, comunicando la decisione con raccomandata A/R entro il 31 marzo 2017. Decisamente una magra consolazione!

Anche il modus operandi aziendale sulla presentazione dell’offerta è alquanto discutibile: oggi, 20 febbraio, i dettagli delle offerte vengono indicati tuttora con costi mensili (per alcune soluzioni sono validi solo per il primo anno), ma – come anticipato sopra – al 1 aprile, quindi tra poco più di un mese, verranno superati dalla rimodulazione del periodo di fatturazione (e probabilmente quei 22,90€/mese si trasformeranno in 22,90€ ogni 4 settimane). Un’avvertenza sulle variazioni in corso sul calendario di fatturazione sarebbe auspicabile.

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Ma lo sarebbe (auspicabile) anche un intervento delle authority competenti (Agcom e Agcm), quantomeno per non lasciare che le compagnie telefoniche applichino variazioni contrattuali in modo arbitrario.

 

 

 
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Pubblicato da su 20 febbraio 2017 in telefonia

 

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Amazon, un caso di incauta vendita?

logo amazon

Sabato scorso Max butta gli occhi su un’allettante offerta di Amazon.it per la vendita di un Asus ET2012AUKB, All-in-One PC, Monitor LED 20 Pollici, Processore AMD E-Series 1.65 GHz, RAM 4 GB, HDD 500 GB, Digital TV Tuner, WebCam, Windows 8 al mirabolante prezzo di 26,17 euro anzichè 499 euro.

Occasione imperdibile o bidone? La prima ipotesi è molto più verosimile della seconda: è vero che su Internet ogni tanto si prendono delle sòle, ma questo può avvenire quando si fanno acquisti su siti web sconosciuti, di dubbia provenienza e con inesistente reputazione, con venditori in malafede che aprono oggi e chiudono domani. Non è certamente il caso di Amazon.it, costola italiana di un’azienda fondata nel 1994, online dal 1995, quotata al mercato azionario dal 15 maggio 1997 (indice NASDAQ) e oggi a capo di un gruppo che comprende anche Alexa InternetA9.com, e Internet Movie Database (IMDb).

Max inoltra l’ordine e come feedback non ottiene una comunicazione che dice “aspetta, verifichiamo il tuo ordine e poi vediamo se confermarlo”, ma ne riceve la conferma via mail che inizia con la frase “Grazie per il tuo ordine“, proveniente dal classico mittente con indirizzo “conferma-ordine@amazon.it”. Questo tipo di conferma è molto importante per chi fa acquisti online e un pioniere come Amazon lo sa bene: da quel momento in poi al cliente non viene richiesta nessuna conferma ulteriore, ne’ qualsivoglia altra azione, per cui a tutti gli effetti consente al cliente di appurare l’avvenuto perfezionamento del contratto.

Incassate le naturali certezze che derivano dalla ricezione di una conferma d’ordine da parte di un’azienda che vanta le referenze descritte sopra, Max segnala con altruismo questa offerta via Facebook e Twitter, dove viene letta da vari amici e follower (il sottoscritto se n’è accorto con notevole ritardo e se ne rammarica), che si avvantaggiano della medesima offerta. Peccato che poi Max – seguito dagli altri amici e follower – il giorno dopo si veda recapitare una mail che spiega:

Il prezzo dell’articolo indicato sul sito era erroneo, pertanto, non abbiamo potuto dare corso alla tua richiesta.  Se volessi riacquistare l’articolo al prezzo corrente, ti invitiamo a effettuare nuovamente l’ordine sul nostro sito. Siamo spiacenti per l’inconveniente e i disagi arrecati.”

Ordini cancellati e offerta aggiornata con prezzo a 646 euro (il listino dichiarato fino al giorno prima diceva 499 euro).

Un momento… ordini cancellati? Sembra uno scherzo, ma non lo è. Le condizioni di vendita di Amazon.it, al punto 3, effettivamente prevedono quanto segue:

Qualora, a causa di disguidi o altri inconvenienti, il prezzo indicato nel sito dovesse risultare inferiore al prezzo corretto di vendita di un prodotto, ti contatteremo per verificare se desideri egualmente acquistare il prodotto al prezzo corretto. Altrimenti il tuo ordine non potrà essere accettato.

Tenendo presente che c’è stata una conferma (quel “Grazie per il tuo ordine”, non dimentichiamocene), è necessario considerare che quella condizione è fuori legge, almeno in Italia: quando si acquista un articolo ad un certo prezzo esposto, l’acquirente ha il diritto – riconosciuto dalla legge italiana – di acquistarlo a quel prezzo, anche se il venditore dichiara che tale prezzo è errato. In un paio di occasioni è capitato anche a me di far valere questo diritto: si trattava di due acquisti differenti, effettuati in un punto vendita e presso un supermercato, e in entrambi gli episodi il responsabile – intervenuto su mia richiesta – non ha avuto nulla da eccepire e ha accordato l’acquisto al prezzo esposto.

Vale la pena di far valere questo diritto? A mio parere la risposta è assolutamente sì perché – come detto sopra – l’ordine è stato confermato. Accettarne supinamente la cancellazione potrebbe costituire un precedente pericoloso per altri utenti, così come per le aziende che svolgono attività di e-commerce: lo sarebbe per gli utenti  perché renderebbe precaria la tutela dei loro diritti per gli acquisti effettuati via Internet, ma lo sarebbe anche per le aziende, perché episodi come questo potrebbero generare una legittima diffidenza da parte dei consumatori, che da qui in poi potrebbero disertare i negozi online nel timore di incappare in simili inconvenienti.

Non mi sembra rilevante che Amazon abbia sede legale o fiscale all’estero (dove in casi come questo la legislazione potrebbe essere meno favorevole al consumatore), perché l’acquisto è stato effettuato in Italia. Pertanto vale quanto stabilito al punto 14 delle Condizioni generali d’uso e al punto 7 delle Condizioni generali di vendita (entrambe pubblicate in un’apposita pagina del sito di Amazon), che nonostante un’apparenza sfavorevole lasciano aperto più di uno spiraglio (ho applicato il grassetto ad alcuni punti che ritengo significativi):

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Le presenti Condizioni Generali d’Uso sono regolate e devono essere interpretate ai sensi delle leggi del Gran Ducato del Lussemburgo ed è espressamente esclusa l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci. Accetti, ed accettiamo a nostra volta, di sottostare alla giurisdizione non esclusiva dei Tribunali del distretto della Città di Lussemburgo. In qualità di consumatore potrai così agire davanti ai Tribunali del distretto della Città di Lussemburgo o dello Stato membro dell’Unione Europea in cui sei residente o domiciliato per promuovere una controversia in relazione alle presenti Condizioni Generali di Vendita.

Seguiamo il caso, potrebbe avere risvolti interessanti.

 
6 commenti

Pubblicato da su 4 febbraio 2013 in Internet

 

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