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Apple e Google multate. Cambierà qualcosa?

10 milioni di euro per Apple e altrettanti per Google “per uso dei dati degli utenti a fini commerciali”: due multine, per un totale di 20 milioni, decise in seguito a due istruttorie parallele che hanno portato l’AntitrustAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato – a colpire i due gruppi con la massima sanzione possibile dopo aver accertato, per ognuno, due violazioni del Codice del Consumo: una per “carenze informative” e un’altra per “pratiche aggressive legate all’acquisizione e all’utilizzo dei dati dei consumatori a fini commerciali”. Multine, dicevo, e più avanti vi spiegherò perché.

Le carenze informative riguardano l’uso dei dati personali degli utenti:

  • è noto che per usufruire dei servizi offerti da Google è necessario sottoscrivere un account (e questo avviene ad esempio per tutti coloro che attivano uno smartphone Android): sia in fase di creazione dell’account, che nell’utilizzo degli stessi servizi, l’azienda non trasmette all’utente informazioni importanti per consentirgli di essere consapevole del fatto che i suoi dati personali vengano raccolti e utilizzati con finalità commerciali;
  • analogamente anche Apple, tanto in occasione della creazione dell’ID Apple, quanto mentre l’utente accede a servizi come App Store, iTunes Store e Apple Books, non informa l’utente in modo chiaro e immediato della raccolta di dati e relativo utilizzo con finalità commerciali, premurandosi però di evidenziare che le informazioni ottenute servono a “migliorare l’esperienza del consumatore e la fruizione dei servizi”.

La pratica “aggressiva” viene applicata da Google fin dalla creazione dell’account, per il quale l’azienda prevede per default (cioè in modalità predefinita) che l’utente acconsenta al trasferimento e/o all’utilizzo dei propri dati per fini commerciali. Questa accettazione iniziale permette a Google di acquisire e utilizzare i dati senza la richiesta di conferme successive. Apple invece applica la pratica aggressiva nell’ambito delle attività promozionali, in cui è prevista l’acquisizione del consenso all’uso dei dati degli utenti a fini commerciali senza dare all’utente consumatore la possibilità di scegliere preventivamente se e in che condividere i propri dati. In entrambe le situazioni l’utente cede informazioni personali senza averne la necessaria consapevolezza.

Inutile dire che sia Apple che Google, non essendo disposte ad accettare queste sanzioni, hanno dichiarato di voler presentare ricorso, ritenendosi nel giusto. Ma pensando a quanto fatturano queste due aziende, quanto possono rimanere anche solamente “impensierite” per aver ricevuto, ognuna, una sanzione di 10 milioni di euro? L’importo rappresenta una cifra minima, se rapportata al loro fatturato. Potrebbe essere tranquillamente messa a bilancio come voce relativa alle spese da sostenere per l’ampliamento dei propri database.

Utile però concludere – almeno, lo penso io – che l’accertata acquisizione di dati senza la necessaria consapevolezza dimostra quanto queste due aziende (e non solo loro, basti pensare ai social network) siano in grado di schedare e tracciare gli utenti in modo molto capillare ed efficace. Più di qualunque soluzione complottisticamente ritenuta pericolosa perché presuntamente destinata a tracciare la cittadinanza. Capire a che scopo, poi, è sempre difficile.

 
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Pubblicato da su 26 novembre 2021 in news

 

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Facebook, multa di 7 milioni di euro: solletico

Fa piacere sapere che l’Antitrust (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM) eserciti la sua vigilanza sulle multinazionali IT bacchettandole in caso di scorrettezze. Ed è giusto che un’azienda venga sanzionata per aver indotto “ingannevolmente gli utenti a registrarsi sulla sua piattaforma non informandoli subito e in modo adeguato – durante l’attivazione dell’account – dell’attività di raccolta, con intento commerciale, dei dati da loro forniti e, più in generale, delle finalità remunerative sottese al servizio, enfatizzandone viceversa la gratuità”.

Ma se quell’azienda è Facebook, che ha un fatturato annuo di oltre 70 miliardi di dollari e un utile di oltre 18 miliardi (dati 2019, il consuntivo 2020 non è ancora noto), sapere che a causa di tale comportamento ingannevole è stata multata per 7 milioni di euro (8,4 milioni di dollari) non è consolante, dal momento che siamo intorno allo 0,012% del fatturato e allo 0.05% dell’utile. Anzi, constatando che l’Antitrust aveva già vietato la pratica definita ingannevole e ammonito l’azienda invitandola a provvedere a una rettifica mai realizzata, il tutto ha un sapore di una beffa bella e buona.

Dal Comunicato Stampa dell’Autorità:

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per complessivi 7 milioni di euro Facebook Ireland Ltd. e la sua controllante Facebook Inc., per non aver attuato quanto prescritto nel provvedimento emesso nei loro confronti nel novembre 2018.

In particolare, con tale decisione, l’Autorità aveva accertato che Facebook induceva ingannevolmente gli utenti a registrarsi sulla sua piattaforma non informandoli subito e in modo adeguato – durante l’attivazione dell’account – dell’attività di raccolta, con intento commerciale, dei dati da loro forniti e, più in generale, delle finalità remunerative sottese al servizio, enfatizzandone viceversa la gratuità.

Per l’Antitrust, inoltre, le informazioni fornite da Facebook risultavano generiche e incomplete e non fornivano una adeguata distinzione tra l’utilizzo dei dati necessario per la personalizzazione del servizio (con l’obiettivo di facilitare la socializzazione con altri utenti) e l’utilizzo dei dati per realizzare campagne pubblicitarie mirate.

Oltre a sanzionare Facebook per 5 milioni di euro, l’Autorità aveva vietato l’ulteriore diffusione della pratica ingannevole e disposto la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa sulla homepage del sito internet aziendale per l’Italia, sull’app Facebook e sulla pagina personale di ciascun utente italiano registrato.

La presente istruttoria ha permesso di accertare che le due società non hanno pubblicato la dichiarazione rettificativa e non hanno cessato la pratica scorretta accertata: pur avendo eliminato il claim di gratuità in sede di registrazione alla piattaforma, ancora non si fornisce un’immediata e chiara informazione sulla raccolta e sull’utilizzo a fini commerciali dei dati degli utenti. Secondo l’Autorità, si tratta di informazioni di cui il consumatore necessita per decidere se aderire al servizio, alla luce del valore economico assunto per Facebook dai dati ceduti dall’utente, che costituiscono il corrispettivo stesso per l’utilizzo del servizio.

Continuando di questo passo, motiveremo queste grandi aziende a proseguire con la loro condotta e sanzioni irrisorie come questa, per loro, saranno tranquillamente registrabili alla voce spese pubblicitarie. Niente male per un gruppo che ha nell’advertising il proprio core business, dal momento che costituisce il 98% del suo fatturato.

 
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Pubblicato da su 17 febbraio 2021 in social network

 

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Apple pagherà una multa da 318 milioni, è una buona notizia?

Apple Italia accetta di pagare una multa di 318 milioni di euro a saldo di tutte le pendenze con il Fisco italiano. E’ una buona notizia? Letta così, lo è. E scatena una ridda di ottimistiche ipotesi sulla posizione di altre multinazionali, accusate di elusione ed evasione per aver fatto convergere le proprie attività commerciali in Stati con regime “più favorevole” (come l’Irlanda).

La notizia riferisce sommariamente i termini di un accordo che fa seguito ad un’indagine dell’Agenzia delle Entrate che ha portato alla contestazione di 880 milioni di euro per Ires evasa tra il 2008 e il 2013. La vicenda è più complessa di quanto si pensi, partendo da una contestazione si può proseguire per molto tempo e con risultati incerti, soprattutto quando il contestato ha il potere economico utile ad arruolare legali in grado di far rimbalzare l’azione da un tribunale ad un altro, da un’udienza all’altra, da una commissione tributaria all’altra. Da una prima ricostruzione dell’Agenzia delle Dogane era stata formulata l’ipotesi di una frode fiscale, poi trasformatasi in omessa dichiarazione (penalmente meno rilevante). La transazione di 318 milioni è un compromesso favorevole ad un Fisco che sembra dire “meglio 318 milioni che niente”, come se non fosse certo dell’ammontare dell’evasione.

Quindi non è in ogni caso una buona notizia: Apple forse se l’è cavata alla grande pagando 318 milioni anziché 880 (e qui non c’è nulla di che gioire), ma forse ha ceduto di fronte ad un’evasione certa ma dall’importo incerto. Significherebbe che è possibile l’errore di calcolo, dovuto all’incoerenza tra norme fiscali del nostro Paese, e tra norme del nostro Paese e norme UE, nonché alla farraginosa macchina burocratica attiva nel nostro Paese (e anche qui non c’è nulla di che gioire).

La spanna regna sovrana, è un’unità di misura che va bene a tutti, e questo episodio ne è l’ennesima dimostrazione. Aspettiamoci risultati simili per altre realtà analoghe. Nel frattempo aspettiamo che le legislazioni internazionali recepiscano la realtà e si affrettino ad armonizzare le normative fiscali.

 

 
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Pubblicato da su 30 dicembre 2015 in news

 

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SIM false, multa da 600mila euro a Telecom Italia

Telecom Italia è stata multata per 600mila euro in seguito al patteggiamento per la vicenda delle SIM fantasma, mantenute attive per far lievitare le quote ufficiali di mercato:

Secondo le indagini, tra il 2005 e il 2008, sarebbero state ricaricate con un solo centesimo le cosiddette “sim dormienti” che dovevano essere disattivate, per un totale di oltre 5 milioni di schede. Con questo metodo, deciso dai 3 imputati, la società avrebbe fatto figurare più clienti di quelli reali, aumentando la quota di mercato. La società di telecomunicazioni si è anche costituita come parte civile contro i tre imputati (dal Corriere delle Comunicazioni)

I tre imputati sono tre ex massimi dirigenti dell’azienda: Riccardo Ruggiero, Massimo Castelli e il mitico Luca “Napoletone” Luciani. Il GUP li ha rinviati a giudizio e il processo penale che li riguarda si aprirà in ottobre, con Telecom Italia che si costituirà parte civile contro i suoi ex manager.

Per coloro che comunque stessero pensando “Ammappa, che mega-multa s’è beccata Telecom!” o cose del genere, faccio solo notare che l’ammontare della sanzione potrebbe anche sembrare elevato in senso assoluto, ma tutto è relativo… stiamo pur sempre parlando di una società che lo scorso anno ha registrato un fatturato che ha sfiorato i 30 miliardi di euro (per la precisione 29.957 milioni, secondo i dati ufficiali).

 
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Pubblicato da su 11 luglio 2012 in business, TLC

 

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Italia-programmi, multa per 1,5 milioni di euro

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Ieri, quando ho scritto di Italia-programmi.net e delle sue pratiche commerciali scorrette, davvero non sapevo (ma confesso di aver sperato) che l’azienda che gestisce quel sito sarebbe stata colpita da una multa di 1.500.000 euro.

Non so quanto questa società con sede alle Seychelles si sentirà obbligata a far fronte al pagamento della sanzione che le è stata comminata da un’Authority italiana, non so nemmeno se la “sorella” Euro Content (società che gestiva Easy download, sito analogo che le era valso una multa di quasi un milione) abbia a sua volta saldato il proprio debito. Credo però che ci sia uno scarso margine di manovra e chi ha incautamente pagato per iscriversi a questi siti avrebbe comunque diritto ad essere risarcito, dal momento che le condizioni generali di vendita di Italia -programmi.net stabiliscono quanto segue:

I contratti conclusi con il Fornitore accedendo al Sito sono disciplinati dal diritto italiano e, in particolare, dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n° 206 (Codice del Consumo) e dal Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n° 70 (Attuazione della Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’Informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.

Inoltre:

  1. Le condizioni di accesso al Sito sono rette dalle norme di diritto italiano e devono essere interpretate in conformità con le leggi italiane.
  2. Nel caso in cui il rapporto economico tra Fornitore e Cliente sia disciplinato dalla normativa a tutela dei consumatori, per qualsiasi controversia sarà competente il foro del luogo di residenza o di domicilio del Cliente, se ubicati nel territorio dello Stato italiano.
 
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Pubblicato da su 4 gennaio 2012 in Internet, news

 

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