Un articolo contenuto nel testo del Decreto Giustizia approvato in via definitiva alla Camera contiene una norma – originata da un emendamento firmato dal senatore Simone Pillon – che prevede l’applicazione di un blocco automatico sui contenuti pornografici. L’obiettivo può essere condivisibile, tuttavia, facendo un confronto tra la presentazione di questa norma e il suo testo effettivo, tecnicamente le differenze sono notevoli. La dichiarazione del senatore Pillon, riportata da più fonti, va in una direzione precisa e parla dell’installazione del filtro sui dispositivi:
“È stata accolta (una volta ogni tanto la maggioranza ci ascolta) la mia proposta, che rappresenta la cosa che mi sta più a cuore: l’introduzione dell’obbligo per i fornitori di telefonini, tablet, laptop, tv e altri device di preinstallare gratuitamente sugli apparati un filtro per bloccare contenuti violenti, pornografici o inadeguati per i minori”
Il testo approvato, invece, non coinvolge i fornitori dei dispositivi, bensì gli operatori di telefonia, cioè chi fornisce il servizio di connettività:
Articolo 7-bis. (Sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio)
1. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, devono prevedere tra i servizi preattivati sistemi di controllo parentale ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco di contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto.
2. I servizi preattivati di cui al comma 1 sono gratuiti e disattivabili solo su richiesta del consumatore, titolare del contratto.
3. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche assicurano adeguate forme di pubblicità dei servizi preattivati di cui al comma 1 in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate.
4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all’operatore la cessazione della condotta e la restituzione delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando in ogni caso un termine non inferiore a sessanta giorni entro cui adempiere.
Da qualunque parte la si guardi, la norma così approvata rischia di essere più nociva che benefica, perché mette in difficoltà i fornitori di connettività: chi si vedrà impossibilitato ad applicare il filtro stabilito sarà etichettabile come fuorilegge, mentre chi ci proverà andrà incontro a problemi di discrezionalità e di censura (chi stabilisce se un contenuto deve essere bloccato, e con quali criteri oggettivi?). Ed è proprio per questo motivo che, nel Regno Unito, un’iniziativa analoga si è bloccata.
Il problema non è affatto banale: se la norma avesse davvero previsto l’installazione di un software sui dispositivi, come dichiarato dal senatore Pillon, il controllo sui contenuti sarebbe stato attuabile indipendentemente dal tipo di programma utilizzato. L’utente avrebbe potuto utilizzare TikTok, Facebook, Twitter, WhatsApp, il browser per navigare in Internet o qualunque altra soluzione, e il “filtro” avrebbe impedito l’accesso ai contenuti indicati come “vietati ai minori”.
La norma invece stabilisce che il “controllo parentale” sia applicato da chi fornisce la connettività ed è qui che si apre la questione: è molto difficile che un fornitore di connettività possa bloccare l’accesso a un contenuto “proibito”, perché dovrebbe analizzare tutto il traffico Internet che deriva dalla navigazione di un utente, ma dal momento che questa avviene su connessioni cifrate – ormai per quasi tutti i siti web – il provider non può sapere a quali contenuti l’utente sta accedendo.
Sicuramente può essere semplice bloccare totalmente l’accesso a un portale web dedicato ai contenuti pornografici (si può fare via DNS, soluzione comunque aggirabile, anche se non per tutti), ma è molto meno agevole farlo su piattaforme come i social network, per non parlare di sistemi di messaggistica come WhatsApp.
Per la serie “fatta la legge, trovato l’inganno”, ovviamente sappiamo che è possibile anche bypassare il problema di un blocco totale su un sito web utilizzando una VPN, cioè una connessione cifrata. Esistono soluzioni standard, ma anche soluzioni dedicate (c’è già chi ha pensato di offrire gratuitamente ai propri utenti un servizio VPN dedicato).
L’impressione è che – anche in questo caso – una norma che prevede presupposti tecnici sia stata pensata senza il supporto tecnico di professionisti competenti in materia.