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WhatsApp ora ha la sua applicazione desktop per computer (purché con Windows e Mac OS X)

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Avviso a tutti gli aficionados di WhatsApp: ora c’è anche l’applicazione desktop disponibile per computer. WhatsApp la presenta come un nuovo modo per rimanere in contatto sempre e ovunque:

La nuova applicazione per computer è disponibile per Windows 8+ e Mac OS 10.9+ e viene sincronizzata con WhatsApp presente sul dispositivo mobile. Dato che l’applicazione funziona in modo nativo sul computer, è possibile ricevere le notifiche native del computer, usare gli shortcut della tastiera, e altro ancora.

L’unica novità apprezzabile è probabilmente il vantaggio della visualizzazione delle notifiche. Per il resto è pressoché identica alla web app lanciata l’anno scorso

 
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Pubblicato da su 11 Maggio 2016 in news

 

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The Fappening, un’altra lezione sulla protezione di dati e foto personali

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Avete letto o sentito del furto e della diffusione di foto personali ai danni di alcune celebrità come Kirsten Dunst, Kim Kardashian, Selena Gomez, Bar Refaeli e Jennifer Lawrence? E, soprattutto, avete capito cos’è accaduto?

In breve: le foto, inizialmente memorizzate sui loro dispositivi personali (iPhone, iPad, Mac), erano poi sincronizzate su iCloud (un disco fisso virtuale, cioè un servizio per l’archiviazione di dati in Internet realizzato da Apple per i propri utenti). L’impostazione standard (modificabile, sapendolo) prevede il salvataggio automatico delle foto per poterle gestire su Mac con iPhoto. In seguito ad un attacco hacker, le immagini – prevalentemente intime – contenute in tali spazi sono state copiate dagli account di queste persone e diffuse via web sulla piattaforma 4chan e su Reddit. Pare che l’obiettivo iniziale fosse quello di metterle sul mercato e venderle all’industria del gossip, ma negli Stati Uniti questo genere di azioni è reato e non hanno suscitato l’interesse atteso: per questo sarebbero state distribuite sul web.

Si è ripresentato – su più vasta scala – il problema di violazione della privacy accaduto due anni fa a Scarlett Johansson. Christina Aguilera e Mila Kunis (il colpevole era stato trovato e condannato a scontare 10 anni di reclusione e al pagamento di una sanzione di 76mila dollari).

Ciò che è accaduto poteva essere prevenuto, evitato da chi voleva davvero tutelare la propria privacy? Assolutamente sì, in modi sia analogici che tecnologici, che esporrò in ordine di efficacia:

  1. non scattare foto di quel genere (ok è un po’ radicale, ma è la soluzione che offre maggiori certezze);
  2. conoscendo il valore che tali foto possono acquisire sul mercato dei bavosi, se proprio non è possibile trattenersi dallo scatto hot, sembra decisamente opportuno mantenerle conservate su un supporto di memorizzazione fisico di cui si possa avere il reale controllo (scheda di memoria, chiavetta USB, hard disk, CD, DVD…)
  3. pensare allo scopo per cui è stata scattata la foto… era da mostrare a una persona, a una platea ristretta o a chiunque? Ecco. In ogni caso, lasciarla lì o trasferirla via chiavetta;
  4. se proprio dovete utilizzare un servizio cloud, scegliete una password complessa, createne una diversa per ogni account e, se il servizio prevede il password reset attraverso alcune domande, impostate risposte non facilmente identificabili (esempio: “Qual è il cognome di tua madre da nubile?” Risposta possibile: “Lansbury”, oppure “Merkel” o anche “Jeeg”… insomma, non dev’essere necessariamente reale perché potrebbe essere ottenibile da malintenzionati)
  5. .

Intendiamoci: iCloud, così come Dropbox, GoogleDrive, OneDrive , non è affatto un sistema insicuro, la protezione dei dati che vengono memorizzati è assicurata da un algoritmo di cifratura AES a 128 bit. Ma è sufficiente arrivare a conoscere la password legata all’account per avere l’accesso. Come a dire: una cassaforte può essere ipersicura e a prova di qualunque scasso, ma basta averne la combinazione e il gioco è fatto. E ottenere la password dell’Apple ID (e quindi dell’account iCloud) di queste celebrità potrebbe non essere stato difficile, dato che – finché Apple non se n’è accorta – esisteva la possibilità di scovarla tramite un software. Il rischio aumenta quando la password è semplice e non è stata generata con gli opportuni criteri di complessità (ad esempio quelli illustrati nell’articolo Scegliere password più sicure su Mozilla Support, oppure in Creazione di una password forte a cura di Google Support). Oppure se il servizio di password reset è impostato con risposte prevedibili o facilmente reperibili.

Come già detto più volte in precedenza, nessuna soluzione tecnologica è in grado di garantire la sicurezza assoluta al 100% della propria efficacia. Quindi, meditate su questo aspetto.

Altri aspetti su cui è necessario meditare: l’accidentale (?) sacrificio della privacy in nome della vanità (le foto non sono state certo scattate per essere inviate al dermatologo per un controllo sommario) e – soprattutto – la diffusissima mancanza di consapevolezza dei rischi comportati da determinate azioni compiute attraverso Internet.

 
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Pubblicato da su 2 settembre 2014 in Internet, News da Internet, privacy, security

 

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Coming soon by Apple

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Apple si appresta ad una presentazione di novità e la anticipa alla sua maniera, ossia senza dire nulla, anche se… “vorremmo potervi dire di più”.

Che si tratti dell‘iPhone 6, del nuovo iWatch o di altro, non importa: la cerimonia sarà seguitissima, come sempre. Ma attenzione: la concorrenza incalza.

 
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Pubblicato da su 28 agosto 2014 in business, cellulari & smartphone, tecnologia

 

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iNews

iPadAirPesa meno di mezzo kg ed è più sottile (ma anche più potente) della versione standard, il nuovo iPad Air presentato oggi da Apple, insieme all’iPad mini con display retina, nuovi MacBook Pro Retina e nuovi Mac Pro.

La novità più rilevante, però, è nel mondo software: Mavericks disponibile gratuitamente, così come iLife e iWork, sia per iOS che per OS X. È la fine dei sistemi operativi a pagamento? L’immagine di Craig “Hair Force One” Federighi che ne illustra il pricing è l’emblema di questa novità: da ora Apple non li considera più fonte di profitto. Non una fonte diretta, almeno… ma tutto ha una spiegazione e un obiettivo potrebbe essere quello di motivare i possessori di vecchi Mac a passare a macchine più moderne (già me li vedo, a scaricarsi Mavericks, e a rendersi conto di avere un computer obsoleto)…

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Ometterò volontariamente di parlare di un’altra azienda del settore e dei prodotti che ha presentato oggi, quasi volesse farsi trainare dalla campagna Apple (cioè facendo in modo tale da essere citata negli articoli che parlavano di iPad, OS X & C.). Scrocconi!

 
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Pubblicato da su 22 ottobre 2013 in news

 

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Stanno sistemando gli scaffali

AppleStoreChiusoSettembre2013

Stasera novità da Apple

 
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Pubblicato da su 10 settembre 2013 in business

 

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Dal Decreto Fare (Casino) al Decreto BOH!

Dalla padella nella brace, o –  come scrive Marco Valerio Principato su The New Blog Times – “di male in peggio”! Sull’accesso pubblico a Internet, con gli ultimi emendamenti al Decreto Fare siamo passati dal Decreto Fare a Casaccio al più intricato Decreto Fare Casino! Ma in realtà, oltre alla confusione, la nuova stesura del provvedimento porta incertezze e lacune.

Infatti, per quanto riguarda l’articolo 10, oltre alle già citate perplessità sul titolo che ne dovrebbe circoscrivere l’ambito di applicazione (“Liberalizzazione dell’allacciamento dei terminali alle interfacce della rete pubblica”, che scritto così potrebbe anche riguardare la rete del gas) e sul testo sottostante, dalla Camera si apprende dell’approvazione di tre emendamenti, il cui assemblaggio porta a questo:

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. Quando non costituisce l’attività commerciale prevalente del gestore del servizio, l’offerta di accesso ad internet al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede la identificazione personale degli utilizzatori. Non trovano applicazione l’articolo 25 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 e l’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Resta fermo l’obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento attraverso l’assegnazione temporanea di un indirizzo IP e il mantenimento di un registro informatico dell’associazione temporanea di tale indirizzo IP al MAC address del terminale utilizzato per l’accesso alla rete internet. 
  2. Il trattamento dei dati personali necessari per garantire la tracciabilità del collegamento di cui al comma 1 è effettuato senza consenso dell’interessato, previa informativa resa con le modalità semplificate di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e non comporta l’obbligo di notificazione del trattamento al Garante per la protezione dei dati personali.

Nel primo comma, dunque, si stabilisce in primis che solo chi offre un accesso in modalità WiFi non sarà tenuto a richiedere l’identificazione degli utenti. Per cui questa norma non si applica a chi offre un collegamento ad Internet tramite un computer dedicato, oppure concedendo l’uso di una propria porta di rete per chi intende collegarvi il proprio computer per accedere ad Internet. In questi casi diversi dal WiFi, stando al testo approvato, pare proprio che sarà necessario chiedere l’identificazione degli utenti.

Al già previsto obbligo di rilevare il MAC Address, inoltre, si aggiunge ora anche quello di abbinarvi l’indirizzo IP assegnato al momento della connessione, e di compilare un registro informatico dell’associazione temporanea di tale indirizzo IP al MAC address del terminale utilizzato per l’accesso alla rete internet. Soluzione assolutamente inutile, poiché l’indirizzo assegnato temporaneamente sarà un indirizzo IP privato interno simile a tutti quelli utilizzati in qualunque LAN (ad esempio 192.168.x.x), e quindi in qualunque esercizio, abbinato ad un MAC Address di cui nessuno conosce il titolare (all’acquisto di uno smartphone, tablet o notebook dotato di scheda WiFi, qualcuno vi ha mai identificato?). Ancora una volta, niente che sia unico, ne’ che identifichi in modo certo un utente.

Per i gestori dei locali pubblici intenzionati ad offrire il WiFi, si conferma quindi l’obbligo di avere uno strumento per registrare le connessioni attuate dal suo esercizio, per cui si deve attuare – senza consenso da parte dell’interessato – un trattamento dei dati personali che in precedenza era stato escluso, ma che ora è necessario per garantire la tracciabilità del collegamento di cui al comma 1 è effettua to senza consenso dell’interessato. 

Dati che verranno conservati, non per dodici o ventiquattro mesi, come stabilito in precedenza dal  Decreto Legislativo 109/2008, ma per… A proposito, per quanto, quanto tempo? Non si sa, questo provvedimento non ne parla.

Quindi bisognerà conservare questi dati per sempre? Oppure è possibili cancellarli il giorno dopo la registrazione? Non si sa, questo provvedimento non ne parla.

Ci sono sanzioni a questo proposito? Non si sa, questo provvedimento non ne parla!

 
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Pubblicato da su 22 luglio 2013 in news

 

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Decreto Fare, sull’accesso a Internet nulla di chiaro

DecretoFareWiFi

Il Decreto Fare è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale venerdì 21 giugno. Ricordo che le promettenti anticipazioni recitavano:

Nel Decreto Fare il Consiglio dei Ministri ha previsto la liberalizzazione dell’accesso ad internet (wifi), come avviene in molto Paesi europei.

L’offerta ad internet per il pubblico sarà libera e non richiederà più l’identificativo personale dell’utilizzatore. Resta però l’obbligo del gestore di garantire la tracciabilità mediante l’identificativo del dispositivo utilizzato.

Veniamo quindi al testo ufficiale. Nel decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 troviamo l’articolo 10 dedicato alla Liberalizzazione dell’allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica.

Interfacce della rete pubblica de che? Ah, forse è perché non riguarda esclusivamente il WiFi. Vedremo. L’articolo si apre così:

L’offerta di accesso ad internet al pubblico è libera e non richiede la identificazione personale degli utilizzatori. Resta fermo l’obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento (MAC address)

Ma è il Decreto del “Fare un po’ a casaccio”? La prima frase sembra dire che chiunque può offrire l’accesso a Internet nel modo che ritiene opportuno. L’unico obbligo è in capo al gestore. Però manca una definizione del soggetto (o dei soggetti) a cui questa norma fa riferimento: “gestore” di cosa?

  1. Di un locale pubblico (ad esempio un bar, un ristorante…) che concede l’accesso a Internet come servizio accessorio e collaterale all’attività principale, e quindi non è un provider?
  2. Oppure gestore di un’attività tipo Internet Point, dove l’attività commerciale consiste proprio nel concedere accesso a Internet?
  3. Oppure ancora gestore di telecomunicazioni? Questo decreto permette ai provider di offrire agli utenti un accesso ad Internet senza essere tenuti ad identificarli?

Inoltre, il riferimento al MAC Address è abbastanza risibile: si tratta di un codice che identifica una scheda di rete (Ethernet o wireless) abbinata ad un terminale. E’ il produttore che lo assegna alla scheda ed è univoco, ma può essere modificato via software. Detto questo, e ammesso che non venga modificato, se un computer è accessibile a più utenti (come quelli di una biblioteca, o di un Internet Point di un albergo), e nessuno può risalire all’identità di ognuno, in caso di utilizzi non consentiti o addirittura illeciti che senso ha identificare solo il computer?

Segue una precisazione che, in realtà, contiene un’imprecisione:

La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all’identità dell’utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali e non richiede adempimenti giuridici

Innanzitutto sarebbe opportuno capire una cosa: la registrazione della traccia delle sessioni come va effettuata? Quali dati deve contemplare? Il MAC Address? La data? Ora di inizio e ora di fine navigazione? Gli indirizzi dei siti visitati? Di tutto e di più?

Se l’utente non viene identificato, questa registrazione non è riconducibile ad alcuna persona, quindi non esiste alcun trattamento di dati personali. Ma questo, in realtà, vale solo finché un utente si limita ad un’attività di consultazione, ad esempio leggere il giornale via web… Se invece si iscrive ad un servizio online, o se consulta un proprio account (il conto corrente bancario, la pagina personale sul social network, la propria webmail, o altro ancora), la registrazione potrebbe contenere informazioni assolutamente personali, e quindi il trattamento di dati personali c’è.

Ergo, il provvedimento di liberalizzazione dell’accesso a Internet contenuto nel Decreto Fare, così com’è oggi, è talmente vago e approssimativo da essere pressoché inutile.

 
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Pubblicato da su 25 giugno 2013 in diritto, Internet

 

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