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E-book, IVA al 4% e Italia in infrazione

La nuova puntata sul tema IVA applicata agli e-book vede l’Italia decisa ad applicare l’aliquota del 4% (come per i libri cartacei), e il conseguente rischio di apertura di una procedura di infrazione da parte dell’Unione Europea che – come spiegato nelle puntate precedenti – concepisce (ostinatamente) l’e-book non come un bene, ma come un servizio, e pertanto dal punto di vista formale e fiscale va trattato come un software. Qui la posizione espressa in merito dal ministro Dario Franceschini:

Si tratta sostanzialmente di una obiezione di coscienza, in cui il nostro Paese si presenta allineato a Francia e Lussemburgo (mentre almeno una decina di Stati UE ritengono che la tassazione degli e-book debba essere differente da quella dei libri) e ha scelto di farlo in un momento alquanto significativo: dal gennaio 2015, al fine di arginare la concorrenza fiscale tra i mercati nazionali, per tutti i Paesi UE si completerà l’entrata in vigore il Sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

 

 
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Pubblicato da su 11 dicembre 2014 in news

 

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IVA sugli e-book, altro giro…?

Un paio di settimane fa ho parlato di alcuni aspetti legati alla campagna Un libro è un libro mirata a chiedere l’equiparazione dell’IVA sugli e-book (oggi al 22%, mentre sui libri cartacei si applica l’aliquota del 4%). Il differente trattamento tributario è dato dal presupposto che l’e-book è formalmente considerato come un servizio digitale concesso con licenza d’uso, quindi l’acquirente non ne acquista la proprietà. In questi giorni il ministro dei Beni e delle attività culturali Dario Franceschini ha annunciato la presentazione di un emendamento all’articolo 17 della legge di stabilità 2015, con lo stesso obiettivo della campagna:

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L’emendamento – che prevede “di considerare libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica” –  va nella direzione giusta e segue un analogo provvedimento adottato in Francia, ma è una posizione coraggiosa da sostenere.

Come spiegavo giorni fa, il concetto di e-book come servizio digitale (e non bene acquistabile come invece è la pubblicazione cartacea), con tutte le conseguenze tributarie che ne derivano, è una definizione dell’Unione Europea ed è dunque a quel livello che va aperta e condotta una trattativa.

Andare contro questa disposizione significa rischiare di subire una procedura di infrazione (che porterebbe ad invalidare il provvedimento), ma il governo ne è ben consapevole: la scorsa primavera, nel decreto legge per la promozione della Cultura e del Turismo, era stato già previsto un precedente tentativo di abbassamento dell’IVA sugli e-book, che non fu approvato proprio in quanto contrario alle norme dell’Unione Europea.

Da allora nulla è cambiato su questo fronte, nemmeno la conseguenza di un minor gettito di IVA, quindi non ho modo di capire quali siano le aspettative reali del ministro e del governo in merito a questa nuova iniziativa. Nella speranza non si tratti di un refresh di facciata, spero possa essere il primo passo verso un risultato concreto.

 
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Pubblicato da su 21 novembre 2014 in news

 

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Un e-book non è un libro (in Europa)

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Nei giorni scorsi ha preso il via sul web la campagna Un libro è un libro dell’AIE (Associazione Italiana Editori) con l’obiettivo di chiedere l’equiparazione dell’IVA sugli e-book che oggi è al 22%, mentre sui libri cartacei si applica l’aliquota del 4%.

La discriminazione dei libri digitali si riflette sullo sviluppo culturale del nostro Paese:
l’IVA di un libro di carta è il 4%, quella di un ebook è il 22%. Secondo i protagonisti della nostra Gallery l’ebook è un libro e merita lo stesso trattamento. Se anche tu la pensi così, unisciti a noi.

Al netto della preferenza che ognuno di noi può esprimere verso il fascino del libro da sfogliare con l’indice o verso l’e-book nella sua innovatività, nella percezione dell’utente l’unica differenza editoriale tra libro tradizionale ed e-book è il supporto, cartaceo (materiale) o elettronico (immateriale). Quindi, in base a questo presupposto, il principio di eliminare la discriminazione fiscale tra supporti – dal momento che la sostanza è la medesima – è legittimo che sia ampiamente condiviso, perché non avrebbe proprio senso di esistere. Esiste però un problema, per così dire, di forma: a livello formale l’e-book non è un articolo che si acquista.

Dicendo a livello formale parlo di un aspetto oggettivo e non di un concetto interpretabile. “Acquistare un e-book” significa in realtà ottenere una licenza per leggerlo. Non si acquista un libro, ma un diritto, tra l’altro anche piuttosto limitato: l’utente non ha infatti alcun diritto di proprietà sull’e-book, bensì il diritto ad utilizzarlo a vita, senza però poterlo cedere o prestare. E, a dire il vero, anche quel “a vita” è improprio, perché non corrisponde alla vita dell’utente, ma alla vita dell’account.

Un esempio molto chiaro è reperibile su Amazon, nelle Condizioni d’uso Amazon Kindle Store:

Con il download del Contenuto Kindle e con il pagamento dei relativi corrispettivi (comprese le tasse applicabili), il Fornitore di Contenuti ti concede il diritto non esclusivo di vedere, usare e visualizzare tale Contenuto Kindle per un illimitato numero di volte, esclusivamente sul dispositivo Kindle o sull’Applicazione di Lettura, oppure con le diverse modalità previste per il tipo di Servizio, unicamente sul numero di dispositivi Kindle o di Dispositivi Supportati specificati nel Kindle Store ed esclusivamente per tuo uso personale e non commerciale. Il Contenuto Kindle ti viene concesso in licenza d’uso e non è venduto dal Fornitore di Contenuti.

Le condizioni definite da altri rivenditori non sono diverse. I concetti chiave sono in questi termini: servizio e licenza d’uso. Quindi l’applicazione di un’aliquota IVA più alta per gli e-book è indubbiamente un elemento eclatante di differenza dai libri cartacei, ma è solo la punta dell’iceberg, poiché si tratta di una delle conseguenze di una discriminazione definita a livello formale che per l’utente comporta, oltre ad un esborso superiore, anche l’impossibilità di esercitare quei diritti che derivano dal possesso di un libro cartaceo (proprietà, possibilità di cessione, prestito, successione…).

Il sito web che promuove la campagna in realtà si focalizza solo sull’aspetto fiscale, ma la ratio dell’iniziativa si fonda sul presupposto che l’e-book viene considerato come un servizio digitale. Un altro aspetto, inoltre, merita una precisazione: la frase “La discriminazione dei libri digitali si riflette sullo sviluppo culturale del nostro Paese” potrebbe indurre a credere che la discriminazione (non solo) fiscale sugli e-book sia un’anomalia italiana, ma in realtà il problema si pone nei confronti dell’Unione Europea.

Perciò non è pensabile un intervento solamente fiscale e solamente italiano, ma sarebbe auspicabile una ridefinizione complessiva dell’e-book a livello europeo, con il passaggio di stato da servizio a bene e tutte le conseguenze che potrebbero derivarne. La più diretta: un’imposizione ridotta porterebbe ad un prezzo finale inferiore, che gli editori potrebbero (anzi dovrebbero, condividendo quanto ha osservato in proposito Luca Rota) rendere ancor più attraente per il pubblico, contribuendo a fare da volano per volumi di vendita superiori e alla crescita del mercato.

Molti più e-book venduti naturalmente potrebbero anche significare maggiori entrate per lo Stato a livello di IVA: meglio vendere moltissimi e-book con IVA al 4% o pochissimi con IVA al 22%? 😉

 

 
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Pubblicato da su 4 novembre 2014 in Buono a sapersi, e-book & e-reader

 

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Canone Speciale Rai, le aziende devono pagare? Una tabella da leggere

Molte aziende – di ogni ordine di dimensioni e di forma giuridica – stanno ricevendo in questi giorni dalla RAI una lettera che informa che le vigenti disposizioni normative impongono l’obbligo del pagamento di un canone speciale a chiunque detenga, fuori dall’ambito familiare, uno o più apparecchi atti o adattabili – quindi muniti di sintonizzatore – alla ricezione delle trasmissioni televisive, indipendentemente dall’uso al quale gli stessi vengono adibiti.

Le vigenti disposizioni normative sono l’art. 27 del RDL 246/1938, l’art. 2 D.L.lt. 458/1944 e l’art. 16 L.488/1999.

Dopo aver riposato gli occhi che avrete debitamente sgranato, constatando che la materia viene regolamentata (oltre che da una Legge del 1999) da una norma letteralmente dell’anteguerra e un’altra risalente comunque all’epoca della Seconda Guerra Mondiale, se avete la responsabilità amministrativa di un’azienda – grande o piccola non importa – vi starete chiedendo se questo canone sia da pagare oppure no.

In questo Canone, a mio avviso, ci sarebbero molti aspetti da approfondire. Quelli che hanno calamitato la mia attenzione, e su cui credo sia opportuno condividere le dovute riflessioni, sono due.

1. Chi deve pagare

La lettera parla di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni TV, al netto dell’utilizzo che se ne fa, perché muniti di sintonizzatore. In questa categoria, oltre ai semplici decoder e ai televisori muniti di decoder integrato, rientrano – ahimé – anche i cosiddetti Monitor/TV, apparecchi monitor dotati di decoder, spesso commercializzati anche nei punti vendita di elettronica e nei supermercati; se un’azienda ha uno o più apparecchi di questo tipo, ovviamente ricadrebbe nell’ambito di applicazione di questo obbligo di pagamento del canone, se invece l’azienda dispone di monitor normali privi di sintonizzatore, l’obbligo non appare applicabile. Sul sito RAI è presente un prospetto – che riporto nel seguito – in cui è spiegato con chiarezza quali sono gli apparecchi per i quali è necessario pagare il canone, sono indicati nelle prime due colonne.

Tabella_AS[1]

2. Quanto e cosa si deve pagare

Argomento non nuovo, ma lo ripropongo a titolo di riflessione perché riguarda un concetto che può sfuggire a molti. Il canone Rai è un’imposta, la Rai non lo dichiara chiaramente, ma se lo fa sfuggire in una pagina del proprio sito web. Al netto della magra consolazione data dalla deducibilità dal reddito d’impresa (micro-privilegio non accessibile ai privati), questa è un’imposta anche se viene devoluta direttamente alla Rai senza passare dall’Erario. Quindi, per la sua natura di tributo, non è comprensibile che – come si legge chiaramente sul bollettino di c/c postale, in basso a sinistra – l’importo del canone Rai sia comprensivo di IVA che, seppur applicata con aliquota del 4%, è anch’essa un’imposta (quella sul valore aggiunto).

Sarebbe tempo di dare regolarizzazione a questa assurda applicazione di un’imposta applicata su un’altra imposta, e questo vale tanto per il canone Rai quanto per qualsiasi altro tributo elevato a potenza.

Ultimo aspetto, non banale: i bollettini di c/c postale – quelli che ho visto io, almeno – non indicano la scadenza, quindi non specificano un termine entro il quale sia necessario pagare. E questo rende ancora più difficile sanzionare qualcuno per non aver rispettato un termine che non esiste.

 
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Pubblicato da su 25 giugno 2014 in news

 

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IVA al 21%, idee confuse?

Questo è uno di quei rari post in cui scrivo un’informazione non propriamente tecnologica, ma che molti troveranno comunque utile in seguito all’introduzione della nuova aliquota IVA al 21% in vigore da sabato 17 settembre, novità che anche tra vari colleghi ha generato dubbi e false convinzioni.

Il principio di base è che, a partire da quella data, tutte le prestazioni o cessioni con aliquota ordinaria andranno fatturate con IVA al 21%, ma esistono fattispecie particolari.

  • Fatture di acconto: se un acconto è stato incassato prima del 17 settembre, l’emissione della relativa fattura deve avvenire con aliquota al 20%, mentre la fattura di saldo – se emessa dal 17 settembre in poi – dovrà essere emessa con IVA al 21%.
  • Fatture differite: se la merce è stata consegnata con DDT entro il 16 settembre, la relativa fattura dovrà essere emessa con aliquota al 20%, proprio perché – per il principio seguito dalla norma – è la data di consegna dei beni che fa fede.
  • Note di credito: si applica sempre l’aliquota che era in vigore al momento dell’operazione oggetto di variazione (il 20% per fatture emesse con IVA al 20%).
Le tre fattispecie indicate sopra riguardano le operazioni di cessioni di beni mobili, in cui fa fede la data di consegna del bene. Per le cessioni di beni immobili, a far fede è la data della stipula. Per le prestazioni di servizi, invece, fa fede la data del pagamento o della fatturazione (se avvengono entro il 16 settembre, IVA al 20%, altrimenti IVA al 21%). Se un professionista emette una nota che anticipa una parcella (proforma, preavviso, o altra forma di comunicazione non formale che “non costituisce fattura o altro documento fiscale”), ovviamente fa fede la data della fattura che sarà emessa.
Non poche persone trascurano il fatto che l’aliquota del 21%  non viene applicata su tutto ciò che si acquista o si vende. Esistono infatti anche l’aliquota minima del 4%, che si applica ai cosiddetti beni di prima necessità (tra i quali alcuni generi alimentari, stampa quotidiana o periodica, fertilizzanti, mangimi vegetali; case non di lusso ad uso di abitazione principale, costruzioni rurali destinate ad uso abitativo, apparecchi di ortopedia, protesi, poltrone e veicoli simili per invalidi, alimenti e bevande somministrati nelle mense o in distributori automatici, eccetera) e l’aliquota ridotta del 10% (che riguarda ad esempio altri generi alimentari, acqua, legna da ardere, energia elettrioca ad uso domestico, gas metano  per usi civili fino a 480 metri cubi annui, affitto di abitazioni in edilizia convenzionata, eccetera).
Inutile dire che, a mio avviso, tutti i servizi di telecomunicazioni (telefonia, accesso ad Internet, eccetera), essendo di prima necessità andrebbero fatturati per legge al 4%.
Altre indicazioni utili si possono trovare ad esempio su Leggioggi.it, Fiscoetasse.com ed Ecodeldenaro.it.
 
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Pubblicato da su 20 settembre 2011 in business, news

 

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