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IVA al 21%, idee confuse?

20 Set

Questo è uno di quei rari post in cui scrivo un’informazione non propriamente tecnologica, ma che molti troveranno comunque utile in seguito all’introduzione della nuova aliquota IVA al 21% in vigore da sabato 17 settembre, novità che anche tra vari colleghi ha generato dubbi e false convinzioni.

Il principio di base è che, a partire da quella data, tutte le prestazioni o cessioni con aliquota ordinaria andranno fatturate con IVA al 21%, ma esistono fattispecie particolari.

  • Fatture di acconto: se un acconto è stato incassato prima del 17 settembre, l’emissione della relativa fattura deve avvenire con aliquota al 20%, mentre la fattura di saldo – se emessa dal 17 settembre in poi – dovrà essere emessa con IVA al 21%.
  • Fatture differite: se la merce è stata consegnata con DDT entro il 16 settembre, la relativa fattura dovrà essere emessa con aliquota al 20%, proprio perché – per il principio seguito dalla norma – è la data di consegna dei beni che fa fede.
  • Note di credito: si applica sempre l’aliquota che era in vigore al momento dell’operazione oggetto di variazione (il 20% per fatture emesse con IVA al 20%).
Le tre fattispecie indicate sopra riguardano le operazioni di cessioni di beni mobili, in cui fa fede la data di consegna del bene. Per le cessioni di beni immobili, a far fede è la data della stipula. Per le prestazioni di servizi, invece, fa fede la data del pagamento o della fatturazione (se avvengono entro il 16 settembre, IVA al 20%, altrimenti IVA al 21%). Se un professionista emette una nota che anticipa una parcella (proforma, preavviso, o altra forma di comunicazione non formale che “non costituisce fattura o altro documento fiscale”), ovviamente fa fede la data della fattura che sarà emessa.
Non poche persone trascurano il fatto che l’aliquota del 21%  non viene applicata su tutto ciò che si acquista o si vende. Esistono infatti anche l’aliquota minima del 4%, che si applica ai cosiddetti beni di prima necessità (tra i quali alcuni generi alimentari, stampa quotidiana o periodica, fertilizzanti, mangimi vegetali; case non di lusso ad uso di abitazione principale, costruzioni rurali destinate ad uso abitativo, apparecchi di ortopedia, protesi, poltrone e veicoli simili per invalidi, alimenti e bevande somministrati nelle mense o in distributori automatici, eccetera) e l’aliquota ridotta del 10% (che riguarda ad esempio altri generi alimentari, acqua, legna da ardere, energia elettrioca ad uso domestico, gas metano  per usi civili fino a 480 metri cubi annui, affitto di abitazioni in edilizia convenzionata, eccetera).
Inutile dire che, a mio avviso, tutti i servizi di telecomunicazioni (telefonia, accesso ad Internet, eccetera), essendo di prima necessità andrebbero fatturati per legge al 4%.
Altre indicazioni utili si possono trovare ad esempio su Leggioggi.it, Fiscoetasse.com ed Ecodeldenaro.it.
 
6 commenti

Pubblicato da su 20 settembre 2011 in business, news

 

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6 risposte a “IVA al 21%, idee confuse?

  1. Eros Vesentini

    21 settembre 2011 at 07:08

    Quello che piu’ mi fa arrabbiare di tutta questa storia, e cioè “aumentiamo l’IVA”, “non l’aumentiamo” e poi alla fine l’hanno aumentata… e’ che non guardano mai all’ingiustizia fiscale. Un solo esempio lampante che nessuno puo’ dire “non ce n’eravamo accorti”, da lustri le edicole sono piene di film dvd e cd allegati alle riviste, quasi piu’ assortiti di una videoteca o di un negozio di musica. Qualcuno si chiede il motivo di tanto fiorire? Semplice… essendo “allegati” pagano il 4% d’IVA. Potremmo definirla evasione legalizzata

     
  2. db

    22 settembre 2011 at 17:04

    Un altro bell’esempio che motiva la gente a fare come gli pare. Il prodotto è lo stesso. Perché trattarlo diversamente? Lì è il giornale che è allegato…

     
  3. giada

    5 ottobre 2011 at 10:40

    Noi abbiamo un grosso problema: i ddt emessi prima del 17/09/2011 possono essere fatturati al 30/09/2011?? Naturalmente con iva al 20%!!

     
    • db

      5 ottobre 2011 at 10:44

      Sì, la legge indica che fa fede la data di consegna del bene, quindi se la merce è stata consegnata con DDT entro il 16/09 compreso, la fattura deve avere IVA 20% e questo vale anche se la fattura viene emessa in ottobre.

       
      • michela

        7 ottobre 2011 at 10:04

        Domanda… mi restitutiscono con ddt dell’08/09/2011 un bene dopo essere stato lavorato, la fattura al 30/09/2011 deve essere con iva al 20% o iva al 21%????
        Essendo una prestazione di Servizi direi iva 21%, però è anche una fattura differita in quanto il bene mi è stato consegnato quando ancora l’iva era al 20%.

         
  4. db

    7 ottobre 2011 at 10:20

    Michela, se la causale del DDT non è “vendita” ne’ “cessione” (da quanto scrivi sembra trattarsi di una restituzione da conto lavorazione), il caso di cui parli rientra effettivamente nel discorso delle prestazioni di servizi e quindi l’aliquota deve essere quella in vigore alla data della fattura.

     
 
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