A chi avesse appena appreso con sconforto che WhatsApp nell’Unione Europea sarà “vietato” ai minori di 16 anni, ricordo quanto già indicato dal sottoscritto lo scorso gennaio: al netto della possibilità, da parte dei genitori, di autorizzare il proprio figlio ad utilizzarlo (purché abbia almeno 13 anni), il problema di fondo non è la possibilità di usare o non usare lecitamente l’applicazione (che comunque non chiede l’età a nessun utente all’atto dell’iscrizione), ma la consapevolezza – spesso non piena – di ciò che significa utilizzare questo tipo di servizi:
Quindi, laddove non arrivasse il buon senso – quel buon senso che dovrebbe spingere ogni genitore alla consapevolezza di ciò che fanno i figli di cui sono responsabili – arriva una legge per ricordare ai genitori di interessarsi e occuparsi responsabilmente anche dell’attività svolta online dai propri figli (dal momento che ciò che fanno offline, cioè nel cosiddetto “mondo reale”, è oggettivamente e indiscutibilmente di loro interesse e responsabilità).
A questo proposito può inoltre risultare interessante leggere il parere espresso in merito dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adoloscenza, relativo ad ogni tipo di servizio online, presentato con queste parole:
“Non è opportuno abbassare la soglia dei 16 anni prevista dal Regolamento” osserva la Garante Filomena Albano. “I diritti di ascolto, partecipazione, espressione e quello di essere parte della vita culturale e artistica del Paese previsti dalla Convenzione internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza devono dar vita a una ‘partecipazione leggera’ dei minorenni. In altre parole, non gravata da pesi e responsabilità che competono, da una parte, a chi esercita la responsabilità genitoriale e, dall’altra, ai contesti educativi e istituzionali nei quali sono inseriti i ragazzi”.
Naturalmente questo ragionevole principio va in contrasto con la possibilità – ipotizzata lo scorso settembre – di introdurre a scuola l’utilizzo dello smartphone da parte degli studenti, a mio avviso possibile solo dopo un percorso che passa dal conseguimento di altri obiettivi fondamentali. Riassumendo in breve quanto considerato a suo tempo parlavo di infrastrutture pronte, insegnanti preparati e un ambiente familiare consapevole.
Lo stesso Garante motiva la sua condivisibile cautela con la scarsa consapevolezza digitale:
“Ad oggi, in Italia – osserva l’Autorità garante – non si registra una diffusione capillare di programmi educativi tarati specificatamente sulla ‘consapevolezza digitale’. Serve che le agenzie educative e le istituzioni predispongano e attuino un programma in tal senso, accompagnato da uno studio sulla necessaria consapevolezza digitale da parte delle persone di minore età. In assenza non è possibile immaginare una soglia per il consenso autonomo dei minorenni più bassa di quella stabilita a 16 anni a livello europeo”. I 16 anni, d’altra parte, rappresentano già nell’ordinamento giuridico italiano un’età di passaggio verso la maturità per altre situazioni giuridicamente rilevanti.
E proprio nel contesto delle situazioni giuridicamente rilevanti andrebbe inquadrata una frase dei termini di utilizzo di WhatsApp, che nell’immagine qui riportata si trova all’ultimo paragrafo e che traduco:
Oltre ad avere l’età minima richiesta per utilizzare i nostri Servizi in conformità alla legge applicabile, se non hai un’età sufficiente da avere l’autorità per accettare i nostri Termini nel tuo Paese, il tuo genitore o tutore deve accettare i nostri Termini a tuo nome.
Un servizio che non richiede pagamento da parte dell’utente non perde le sue caratteristiche formali, quindi accettarne i termini di utilizzo significa accettare le condizioni di un contratto a titolo gratuito. Per un cittadino italiano, il contratto è definito dall’art.1321 del Codice Civile e la sua accettazione è, a tutti gli effetti, un’azione legata a quella capacità di compiere atti che – come dice l’art. 2 del Codice Civile – ha come presupposto la maggiore età.
Pensiamoci.