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Verba volant, chat manent

Tutto ciò che scriverete potrà essere usato contro di voi (ma anche a vostro favore), anche in chat, non importa quanto pubbliche o private possano essere. Così ha stabilito la Corte di Cassazione con una recente sentenza, ben descritta da Fulvio Sarzana su Nova, in cui si riconosce la possibilità di acquisire agli atti il testo di una chat, senza che sia necessario “il sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni, potendo invece quei dati essere liberamente acquisibili, anche quando gli stessi siano residenti su server esteri, e ciò senza il bisogno nemmeno del ricorso allo strumento della rogatoria internazionale”.

Si parla di dati acquisiti dal server di chi ha fornito il servizio di comunicazione, quindi senza la necessità di intercettare in tempo reale o di requisire l’apparecchio telefonico (inutile quindi anche l’eventuale cancellazione dallo smartphone dei messaggi scambiati in chat). Da notare inoltre che “è valida l’acquisizione dei contenuti effettuata attraverso la tecnica del “copia e incolla” delle chat,  in quanto “Trattandosi di un flusso di messaggi telematici, materialmente composti da una serie di valori numerici binari (i c.d. “bit” raggruppati in “bytes”) registrati su supporti magnetici (facilmente riproducibili mediante operazioni di copia e incolla effettuate utilizzando l’apposito software fornito dal sistema operativo)”, ne diviene semplice l’acquisizione, senza particolari accorgimenti tecnici atti a garantire la genuinità ed inalterabilità dei dati”.

 

 
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Pubblicato da su 6 luglio 2017 in diritto

 

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Chiamate indesiderate: per il Senato vanno liberalizzate

In Senato è stato presentato e approvato un emendamento al decreto legge sulla concorrenza, con l’obiettivo di regolamentare le chiamate indesiderate provenienti da servizi di telemarketing selvaggio. “Finalmente”, si potrebbe dire. E invece no, dal momento che il testo dell’emendamento, anziché frenarle, le permette. Perché è stato scritto con i piedi.

L’emendamento – proposto dai senatori Castaldi, Girotto e Petrocelli – prevede un’integrazione all’art. 130 del codice della Privacy, con l’inserimento del comma 4-bis che avrebbe questo testo:

Gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono, con chiamate vocali effettuate con addetti, un contatto anche non sollecitato con l’abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, hanno l’obbligo di comunicare all’esordio della conversazione i seguenti dati:

– gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;

– l’indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto

A questo andrebbe aggiunto il seguente comma 4-ter:

Il contatto è consentito solo se l’abbonato destinatario della chiamata, a seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione.

Questa frase consente quindi all’operatore di chiamare un utente, neutralizzando il principio del consenso preventivo che è, ad esempio, il fondamento su cui si basa il Registro delle Opposizioni (che già è limitato, in quanto valido solo per i numeri pubblicati dagli elenchi telefonici) e, di conseguenza, l’unica possibilità consiste nel rispondere la chiamata e negare il consenso, affinché successivamente non si ricevano chiamate per promozioni di quell’azienda, ovvero di quel “soggetto per conto del quale il contatto avviene”, come dice il testo della norma. Quindi, se un operatore di telemarketing ci chiamerà per parlarci delle offerte promozionali dell’azienda Acme e noi negheremo il consenso, secondo questa legge non sarà più possibile ricevere chiamate promozionali dell’azienda Acme. Ma di altre aziende, finché non negheremo loro esplicitamente il consenso, di volta in volta.

Questo testo, incassato l’ok dal Senato, dovrà essere ora vagliato alla Camera. Che speriamo vi ponga rimedio bocciandolo, imponendo il consenso preventivo ed eventualmente proponendo che il Registro delle Opposizioni sia realmente efficace e valido per tutti gli utenti, di telefonia fissa o mobile.

 

 
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Pubblicato da su 5 Maggio 2017 in brutte figure, diritto, telefonia

 

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Decreto Fare, sull’accesso a Internet nulla di chiaro

DecretoFareWiFi

Il Decreto Fare è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale venerdì 21 giugno. Ricordo che le promettenti anticipazioni recitavano:

Nel Decreto Fare il Consiglio dei Ministri ha previsto la liberalizzazione dell’accesso ad internet (wifi), come avviene in molto Paesi europei.

L’offerta ad internet per il pubblico sarà libera e non richiederà più l’identificativo personale dell’utilizzatore. Resta però l’obbligo del gestore di garantire la tracciabilità mediante l’identificativo del dispositivo utilizzato.

Veniamo quindi al testo ufficiale. Nel decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 troviamo l’articolo 10 dedicato alla Liberalizzazione dell’allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica.

Interfacce della rete pubblica de che? Ah, forse è perché non riguarda esclusivamente il WiFi. Vedremo. L’articolo si apre così:

L’offerta di accesso ad internet al pubblico è libera e non richiede la identificazione personale degli utilizzatori. Resta fermo l’obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento (MAC address)

Ma è il Decreto del “Fare un po’ a casaccio”? La prima frase sembra dire che chiunque può offrire l’accesso a Internet nel modo che ritiene opportuno. L’unico obbligo è in capo al gestore. Però manca una definizione del soggetto (o dei soggetti) a cui questa norma fa riferimento: “gestore” di cosa?

  1. Di un locale pubblico (ad esempio un bar, un ristorante…) che concede l’accesso a Internet come servizio accessorio e collaterale all’attività principale, e quindi non è un provider?
  2. Oppure gestore di un’attività tipo Internet Point, dove l’attività commerciale consiste proprio nel concedere accesso a Internet?
  3. Oppure ancora gestore di telecomunicazioni? Questo decreto permette ai provider di offrire agli utenti un accesso ad Internet senza essere tenuti ad identificarli?

Inoltre, il riferimento al MAC Address è abbastanza risibile: si tratta di un codice che identifica una scheda di rete (Ethernet o wireless) abbinata ad un terminale. E’ il produttore che lo assegna alla scheda ed è univoco, ma può essere modificato via software. Detto questo, e ammesso che non venga modificato, se un computer è accessibile a più utenti (come quelli di una biblioteca, o di un Internet Point di un albergo), e nessuno può risalire all’identità di ognuno, in caso di utilizzi non consentiti o addirittura illeciti che senso ha identificare solo il computer?

Segue una precisazione che, in realtà, contiene un’imprecisione:

La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all’identità dell’utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali e non richiede adempimenti giuridici

Innanzitutto sarebbe opportuno capire una cosa: la registrazione della traccia delle sessioni come va effettuata? Quali dati deve contemplare? Il MAC Address? La data? Ora di inizio e ora di fine navigazione? Gli indirizzi dei siti visitati? Di tutto e di più?

Se l’utente non viene identificato, questa registrazione non è riconducibile ad alcuna persona, quindi non esiste alcun trattamento di dati personali. Ma questo, in realtà, vale solo finché un utente si limita ad un’attività di consultazione, ad esempio leggere il giornale via web… Se invece si iscrive ad un servizio online, o se consulta un proprio account (il conto corrente bancario, la pagina personale sul social network, la propria webmail, o altro ancora), la registrazione potrebbe contenere informazioni assolutamente personali, e quindi il trattamento di dati personali c’è.

Ergo, il provvedimento di liberalizzazione dell’accesso a Internet contenuto nel Decreto Fare, così com’è oggi, è talmente vago e approssimativo da essere pressoché inutile.

 
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Pubblicato da su 25 giugno 2013 in diritto, Internet

 

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iParadossi

Un paradossale provvedimento del giudice inglese Colin Birss ha ordinato ad Apple di fare pubblicità a Samsung, per sanare la diffamazione che l’azienda di Cupertino avrebbe condotto sul produttore coreano sul design dei Galaxy Tab, che secondo il magistrato non sarebbe “as cool”, ossia non sarebbe figo quanto l’iPad: Apple, per sei mesi, attraverso il proprio sito web UK, dovrà dichiarare che Samsung non ha violato i suoi brevetti di design. Le stesse dichiarazioni dovranno essere pubblicate su spazi pubblicitari su Financial Times, Daily Mail,  Guardian Mobile magazine e T3.

Bloomberg aggiunge che il giudice avrebbe bloccato un’istanza con cui Samsung aveva chiesto di vietare ad Apple di dichiarare pubblicamente che i suoi brevetti di design erano stati violati, perché “They are entitled to their opinion” (“hanno diritto alla loro opinione”).

Eh?

 
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Pubblicato da su 23 luglio 2012 in business, diritto, News da Internet

 

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Annullato l’oscuramento di 493 siti web

Oscurare – e far sequestrare – 493 siti web per presunta violazione sul diritto d’autore solo perché, nel loro nome a dominio, contengono un marchio registrato, è un’azione censoria pericolosa per Internet. AIIP e Assoprovider, assistiti da Fulvio Sarzana, hanno impugnato il decreto di sequestro, che è stato annullato dal Tribunale (congratulazioni, Fulvio).

A beneficio di chi conoscesse poco o nulla della vicenda, via Mante ne risegnalo la ricostruzione pubblicata da Lareteingabbia.net.

 
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Pubblicato da su 7 novembre 2011 in diritto, Internet, news, News da Internet

 

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Il tempo di riflettere

Mentre Nonciclopedia riapre i battenti dopo essersi riappacificata con Vasco Rossi, l’edizione italiana di Wikipedia si autosospende in segno di protesta contro il DDL sull’obbligo di rettifica (la cosiddetta “legge bavaglio”), facendo così mancare ad alcuni giornalisti una preziosa fonte informativa per spiegare ai lettori argomenti di cui non sanno assolutamente nulla.

 
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Pubblicato da su 4 ottobre 2011 in diritto, Internet, media, news, News da Internet

 

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Delibera AGCOM, pessimismo e fastidio…

Sul sito dell’Agcom stamattina è comparsa la delibera che apre la consultazione pubblica sul nuovo – e lungamente discusso – schema di regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica.

A dispetto di quanto comunicato dall’Autorità nei giorni scorsi, restano fermi alcuni aspetti per nulla confortanti: il testo prevede l’assunzione – da parte della stessa Authority – di poteri regolatori e sanzionatori e la facoltà di rivestire un ruolo che dovrebbe appartenere all’autorità giudiziaria. Interessanti i rilievi di Guido Scorza su LeggiOggi.it:

Il procedimento finalizzato all’ottenimento della rimozione di un contenuto ritenuto in violazione del diritto d’autore, rimane eccessivamente sommario – il gestore del sito [n.d.r. e non l’uploader] avrà, infatti, a disposizione solo 48 ore per difendersi.

Preoccupante anche la circostanza che il ruolo dell’Autorità giudiziaria sia solo eventuale: l’AGCOM si attribuisce il potere di sostituirsi ai giudici salvo che una delle parti coinvolte nel procedimento non adisca il Giudice ordinario prima del completamento del procedimento sommario.

Allarmante, inoltre – sebbene inevitabile conseguenza dei poteri di accertamento ed adozione dei citati provvedimenti – il potere sanzionatorio di irrogazione di multe salate per centinaia di migliaia di euro che l’Autorità si riserva qualora i propri provvedimenti sommari non vengano adempiuti.

La sommarietà del procedimento sta in questo aspetto: chi gestisce il sito ha solo due giorni (un tempo irrisorio) per rivolgersi all’AGCOM e deve farlo tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), ammesso che sappia cos’è e ne sia dotato. Sempre entro 48 ore, chi si trovasse a dover subire il procedimento dell’Authority dovrà preoccuparsi di eliminare spontaneamente da Internet il contenuto incriminato (in mancanza, riceverà un’ingiunzione).

Dal testo si legge comunque che l’Autorità, per quanto riguarda i siti esteri, potrà richiamarli a rimuovere contenuti ritenuti illegali in materia di tutela del diritto d’autore e, in mancanza di risposta, rivolgersi alla magistratura. Anche su questo aspetto, però, manca chiarezza laddove si legge che “l’organo collegiale può ordinare al fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici attivo in Italia la cessazione della trasmissione o della ritrasmissione di programmi audiovisivi diffusi in violazione delle norme sul diritto d’autore”

Ok, la consultazione pubblica è aperta. 

 

 

 

 

 

 
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Pubblicato da su 8 luglio 2011 in business, diritto, Internet, Net neutrality, news, News da Internet, tecnologia

 

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Internet, diritto umano

Attaccato a computer, tablet o smartphone per tutta la settimana, spesso nei week-end rimango offline (non proprio del tutto, ma quasi) per una forma di disintossicazione. E’ una scelta personale: decido io quando connettermi, quando essere attivo (ad esempio scrivendo, come ora) e quando staccare la spina (mantenendo però il contatto con e-mail e notizie), ma fondamentalmente mantengo sempre la possibilità di connettermi a qualunque ora del giorno o della notte, se necessario, perché trovo che Internet sia uno strumento importante, di enorme utilità, a cui tutti dovrebbero avere accesso.

Per questo motivo ritengo che ogni istituzione dovrebbe fare propria questa convinzione: è l’argomento di un recente rapporto delle Nazioni Unite, che include l’accesso a Internet nei diritti umani e, su questi presupposti, bolla come violazioni dei diritti umani i provvedimenti di disconnessione previsti dalle leggi varate da Francia e Regno Unito a contrasto delle attività di violazione di copyright e di pirateria.

Come evidenzia Wired.com, oltre a soluzioni di blocco e filtraggio per negare l’accesso degli utenti a contenuti specifici su Internet, questi Stati hanno inoltre adottato misure per tagliare completamente l’accesso a Internet, provvedimento che il Relatore Speciale ritiene sproporzionato, a prescindere delle motivazioni addotte, ravvisando quindi una violazione dell’articolo 19, paragrafo 3, della International Covenant on Civil and Political Rights. Nel rapporto, inoltre, il relatore invita tutti gli Stati a garantire in ogni momento la possibilità di accedere a Internet, “anche durante i periodi di agitazione politica” e li esorta “ad abrogare o modificare le leggi vigenti sul copyright intellettuale che permettono le disconnesso degli utenti da Internet, e ad astenersi da tali leggi”.

 
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Pubblicato da su 6 giugno 2011 in computer, diritto, Internet, Life, Mondo, Net neutrality, news, News da Internet, TLC

 

Non sei un hosting provider? Allora diventalo

Il Tribunale di Milano ha stabilito che Google dovrà filtrare i risultati di Google Suggest, in seguito ad una causa avviata da un imprenditore finanziario, il cui nome – nell’ambito delle ricerche – proprio in base alle dinamiche di Suggest veniva abbinato alla parola “truffatore”, ravvisando contenuti diffamatori o calunniosi. Prima di urlare al solito scandalo all’italiana è bene sapere che la vicenda è simile ad altre già occorse in Francia, Svezia, Brasile e Gran Bretagna (e solo in quest’ultimo caso le accuse non sono state accolte).

Lasciando ai giuristi (come Fulvio Sarzana e Guido Scorza) il privilegio di commentare questa decisione, mi limito a constatare che i suggerimenti esposti da Google durante una ricerca – spesso semplici accostamenti tra parole, ricorrenti in più ricerche – non sembrano sufficienti a far pensare ad un senso compiuto. Nal caso trattato dai giudici di Milano, l’accostamento di un nome al termine “truffatore” potrebbe essere letto sotto tanti punti di vista: Pinco Pallino potrebbe essere stato un truffatore o responsabile di truffa, ma anche vittima di un truffatore o di una truffa, o potrebbe avere svelato una truffa e smascherato un truffatore. Senza dimenticare i casi di omonimia.

Intendendo Google Suggest come uno strumento, l’approccio non può che essere neutro, altrimenti si rischia di prendere delle cantonate. Se crea problemi, rimuoviamolo. Oppure – più costruttivamente – facciamo in modo che chi pubblica contenuti su Internet rispetti le leggi in vigore, che dalla rete venga rimosso solamente ciò che non va bene ed è contrario al rispetto di queste leggi (in molti casi si noterà che non è necessaria una nuova regolamentazione, ne’ nuovi bavagli, poiché sarebbe sufficiente trattare Internet per ciò che è, uno strumento di comunicazione e divulgazioni utilizzato da uomini, e gli uomini sono soggetti al rispetto delle leggi). E se la legge prevede una sanzione, questa deve colpire chi ha avuto l’idea di pubblicare – e ha poi pubblicato – il contenuto incriminato, e non lo strumento di pubblicazione.

Google e gli altri motori di ricerca svolgono, sostanzialmente, una funzione di bacheca, di vetrina di contenuti altrui, ma l’aspetto forse più paradossale di queste vicende è che i provvedimenti dei tribunali che li considerano (impropriamente) hosting provider li obbligano a comportarsi come tali, poiché impongono una funzione di controllo e di editing che normalmente i motori di ricerca non attuano. Google lo fa automaticamente solo su termini legati alla pornografia o a questioni di buon costume, e non importa se poi non esistano filtri su ricerche di altro genere, che sarebbero decisamente da evitare, come questa:

La prospettiva è che la neutralità lasci il posto all’arbitrarietà e alla possibilità di essere indotti ad intervenire sulle informazioni riportate, preventivamente o su richiesta. E all’assunzione di una responsabilità mai cercata.

 
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Pubblicato da su 7 aprile 2011 in diritto, Mondo, news, News da Internet

 
 
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